Appena ieri, nella sede romana della FNSI, l’iniziativa era stata annunciata e già oggi si ha notizia del successo conseguito dall’Avv. Francesco Paolo Sisto il quale, dinanzi al GUP D.sa Cercone del Tribunale penale di Catania, ha ottenuto che, affianco alla parte lesa – il giornalista dell’Agi e direttore del sito internet Laspia.it Paolo Borrometi – sedesse, quale parte civile, il Sindacato dei Giornalisti Italiani. Seppure auspicato, non era scontato che la FNSI potesse essere ammessa al processo che vede imputati quanti hanno minacciato e picchiato Paolo Borrometi.
Essendo la prima volta che la FNSI, in persona del suo Presidente e legale rappresentante Giuseppe Giulietti, chiedeva l’ammissione ad un procedimento penale quale parte civile, molti erano gli aspetti che il Tribunale avrebbe dovuto esaminare e basta ricordare, in proposito, il lungo e tortuoso percorso di analoghe iniziative delle associazioni ambientaliste per rendersene conto. Per loro, infatti, si è assistito a ben quattro filoni giurisprudenziali.
Secondo un primo orientamento, le associazioni ambientaliste potevano costituirsi parte civile esclusivamente ai sensi dell’art. 91 cod. proc. pen. in base al quale, per poter intervenire nel procedimento penale, oltre al previo consenso del soggetto danneggiato dal reato, l’ente doveva rispondere ad una serie di requisiti quali: avere per statuto la finalità di tutela degli interessi lesi dal reato; la rappresentatività di tali interessi in forza di legge e non già per mero atto amministrativo; la preesistenza di tale rappresentatività rispetto al fatto reato; l’assenza dello scopo di lucro. Un secondo orientamento vedeva, in capo alle associazioni ambientaliste, l’estrinsecazione, nel giudizio penale, di un’azione civile atipica, non destinata, cioè, a conseguire il risarcimento del danno, ma solo il rimborso delle spese.
Un terzo orientamento limitava la costituzione di parte civile unicamente alle associazioni ambientaliste riconosciute dal Ministero per l’ambiente che, però, venivano ammesse a partecipare al processo penale esclusivamente in sostituzione degli enti territoriali danneggiati sicché il risarcimento del danno veniva liquidato in favore degli enti territoriali mentre alle associazioni si liquidavano le sole spese della costituzione in giudizio.
Solo in base ad un quarto orientamento le associazioni ambientaliste, sebbene non riconosciute in base alla legge (art. 13 L. 349/1986), potevano essere legittimate ad esercitare, con la costituzione di parte civile, l’azione risarcitoria purché portatrici, non di interessi diffusi ed astratti, bensì di interessi precisamente individuati dai loro statuti e concretamente lesi dal fatto reato. Alla base di quest’ultimo orientamento, che sta prendendo sempre più piede, sta l’antico principio del neminem laedere scolpito attualmente nell’art. 2043 cod. civ. e nel riconoscimento, in capo alle associazioni ambientaliste, di un diritto soggettivo alla tutela dell’ambiente. È interessante leggere la giurisprudenza di queste precedenti esperienze ambientaliste per ritrovarvi il fondamento della vittoria conseguita per la prima volta dalla FNSI dinanzi al Tribunale di Catania perché i principi conquistati per la tutela dell’ambiente non sono diversi da quelli posti a salvaguardia della libertà di espressione.
Scrive ripetutamente la Suprema Corte di Cassazione in argomento, da una parte, che va ritenuta legittima la costituzione di parte civile quando dall’offesa derivi in modo diretto e immediato una lesione del diritto di personalità del sodalizio associativo con riferimento allo scopo e ai suoi aderenti e, dall’altra parte, che l’interesse fatto proprio nell’atto costitutivo e assunto a scopo specifico dell’associazione, cessa di essere comune e diffuso tra una moltitudine indistinta di soggetti e assume qualità di situazione giuridica differenziata suscettibile di tutela risarcitoria ai sensi dell’art. 2043 cod. civ..
Uscendo dal giuridichese, con l’ammissione di parte civile della FNSI accanto al giornalista vittima di minacce, intimidazioni e aggressioni, si riconosce che gli atti fondativi – atto costitutivo e statuto – del Sindacato dei Giornalisti Italiani permettono la concentrazione in un singolo soggetto – la FNSI, appunto – di quei principi astratti – quali, innanzi tutto, la libertà di espressione – che sono iscritti nel nostro ordinamento ed appartengono diffusamente a tutti i consociati. Sicché la scelta di aver voluto assumere, con l’atto fondativo, la tutela di quei principi nell’interesse dei propri aderenti, legittima il Sindacato ad esercitarli in concreto ed a perseguirne la lesione sino ad ottenere il risarcimento del danno affianco di colui che, nel caso particolare, sia stato la prima vittima del fatto lesivo previsto dalla legge come reato. Con l’ammissione della FNSI quale parte civile nel processo in cui è parte lesa Paolo Borrometi, il GUP del Tribunale penale di Catania ha riconosciuto il Sindacato dei Giornalisti Italiani ente esponenziale del diritto alla libertà di espressione che ha, a monte, la libertà di pensiero e che, a valle, si estrinseca nella libertà di informare e di essere informati la quale, a sua volta, include il diritto di cronaca, di critica e di satira e che oggi si sublima nel diritto civile e umano alla conoscenza di recente individuato da Marco Pannella.
Un riconoscimento, quello della D.sa Cercone del Tribunale di Catania, che deve suonare come avvertimento ai malavitosi insofferenti della denuncia giornalistica perché la strada, ormai, è stata aperta e la FNSI, proprio ieri, l’aveva inaugurata “promettendo cento costituzioni di parte civile” dovunque ce ne sarà bisogno. Non mancherà certamente la categoria forense di mettersi a disposizione in tutti i tribunali in cui la promessa fatta ieri dalla FNSI possa essere mantenuta e affinché nessun giornalista debba più sentirsi solo di fronte alle intimidazioni.