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Piazzapulita, sequestrato servizio con poliziotto in anonimato. La redazione: “Grave aggiramento del segreto professionale”

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“Il 26 novembre scorso Piazzapulita ha trasmesso, a firma del nostro cronista Antonino Monteleone, un servizio che ospitava la denuncia di un poliziotto il quale, in anonimato, mostrava alcune inadeguatezze dell’equipaggiamento di sicurezza. Poiché la fonte aveva chiesto di essere “coperta”, il servizio è andato in onda con le cautele necessarie ad impedirne l’identificazione, il che rendeva palese la volontà di tutelarla da parte del giornalista che ha realizzato quell’intervista. Ciò nonostante, la Procura di Roma, per risalire all’identità di quel poliziotto, ha disposto il sequestro del filmato integrale dell’intervista, privo di quegli accorgimenti, per risalire all’identità  di quel poliziotto”. Lo scrive la redazione del programma in una nota,

“L’ordine di sequestro è rivolto all’emittente La7, che non può esimersi dal consegnare quanto in suo possesso, anziché al giornalista Monteleone che, in base ai principi che regolano la sua professione, invece, potrebbe avvalersi del segreto professionale per difendere l’identità della sua fonte come previsto dal nostro ordinamento giuridico. Questo metodo di aggiramento del segreto professionale è gravissimo e mette a rischio il libero esercizio della nostra professione, oltre che le fonti che decidono, proprio perché tutelate dal nostro segreto, di dare informazioni che, diversamente, non giungerebbero all’opinione pubblica. Tali iniziative sono sanzionate dalla Corte di Strasburgo e dichiarate illegittime dalla Corte di cassazione, a tutela del segreto professionale, che è un diritto del giornalista. Tale diritto al segreto, ed il limitato ambito in cui lo stesso può venir escluso, non possono che costituire anche un limite alla ricerca dei dati identificativi della fonte della notizia, attraverso il mezzo della perquisizione e del sequestro, come già chiarito dalla Cassazione, limite reso più stringente dalla applicabilità dell’articolo 10 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo nella interpretazione data dalla Corte E.D.U.. in particolare, nelle sentenze Sanoma Uitgevers B.V. contro l’Olanda, Roemen and Schmit v. Luxembourg,; Ernst and Others v. Belgium, no. 33400/96, § 94, 15 luglio 2003; ed ancora in Tillack v. Belgium, no. 20477/05, § 56, ECHR 2007 XIII,

Sarebbe bene che la magistratura tenesse nel debito conto tali precedenti, che comportano di norma l’annullamento dei provvedimenti che li violano, ma troppo tardi per la tutela della fonte e si astenesse dall’adottarli, rispettando la libera circolazione delle informazioni. Poiché non si tratta di un caso isolato, ma dell’adozione di quello che sembra un metodo, chiediamo all’Ordine dei giornalisti e alla Federazione nazionale della stampa di intervenire immediatamente a tutela della nostra redazione e di tutti i colleghi che si siano trovati o dovessero trovare in analoga situazione”.


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