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Spazi privati di libertà e nuovi bavagli: una questione di dolo specifico

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Nel diritto penale, forse più che in ogni altro contesto giuridico, le parole usate del legislatore contano e pesano in maniera determinante. Nelle aule universitarie, il principio di tassatività della norma penale viene doverosamente descritto come un caposaldo dell’ordinamento punitivo: la fattispecie di reato rileva solo ed esclusivamente entro i limiti oggettivi e soggettivi espressamente fissati dalla disposizione incriminatrice. Alla stregua di questo eminente postulato di civiltà giuridica, è opportuno valutare l’emendamento al ddl di riforma del processo penale, promosso dal deputato Alessandro Pagano e volto ad arginare il fenomeno delle “intercettazioni abusive” da parte di privati. «Chiunque diffonde, al fine di recare danno alla reputazione o all’immagine altrui, riprese o registrazioni di conversazioni svolte in sua presenza e fraudolentemente effettuate, è punito con la reclusione da 6 mesi a 4 anni. La punibilità è esclusa  quando le riprese costituiscono prova nell’ambito di un procedimento dinnanzi all’autorità giudiziaria o siano utilizzate nell’ambito del diritto di difesa». È questo il testo della proposta di modifica che è oggi al centro di un vivace dibattito parlamentare e mediatico.

Diciamo da subito che una simile disposizione è destinata a porsi quale lex specialis rispetto alle altre ipotesi di reato già attualmente contemplate nel nostro ordinamento e che già aspirano ad impedire ogni abuso nella pratica delle intercettazioni e captazioni “fraudolente”. Basti pensare a tutta la serie di reati previsti dal nostro codice penale nel quadro dei “delitti contro l’inviolabilità del domicilio” (artt. 614 ss. c.p.) e dei “delitti contro l’inviolabilità dei segreti” (artt. 616 ss. c.p.), che perseguono severamente l’“interferenza illecita nella vita privata” (art. 615 bis c.p.) e le diverse condotte di illecita acquisizione e diffusione dei contenuti di comunicazioni informatiche, telefoniche o della corrispondenza. In questa prospettiva, l’emendamento Pagano – più che per la obiettiva portata del suo dato letterale – rischia di incidere negativamente sulla libertà di informazione e sulle forme di controllo della vita democratica, per le distorte interpretazioni applicative a cui inesorabilmente si presta. Vi è l’esigenza, invero, di regolare il ricorso sempre più massiccio ed apparentemente incontenibile all’utilizzo delle nuove tecnologie di cui dispongono, sin da adolescenti, quasi tutti gli italiani (smartphone, tablet, Ipod, minivideoregistratori tascabili ecc.), affinché di questi avveniristici ritrovati del progresso non si faccia un uso offensivo, ricattatorio o denigratorio, potenzialmente devastante. D’altro canto, la conta quotidiana delle vittime dell’utilizzo irresponsabile di whatsapp o di internet, quali sconfinate platee virtuali con cui condividere alla velocità di un click video “rubati” dai contenuti sessuali espliciti o gossip in grado di annientare la vita altrui, sembra drammaticamente inarrestabile.

Il legislatore deve dunque trovare il giusto bilanciamento fra questa duplice e fondamentale esigenza: da un lato, la tutela degli spazi di libertà del cittadino che può ritrovarsi esposto, suo malgrado, ad illecite invasioni della propria sfera privata ed alla massacrante diffusione di dati sensibili e di proprie confidenze, anche quando del tutto prive della benché minima rilevanza penale; dall’altro, la tutela del diritto costituzionale alla libera informazione. La chiave per risolvere questo dilemma sta nella puntuale formulazione della disposizione penale che deve ponderatamente delineare il requisito strutturale del “dolo specifico” su cui si dovrà fondarsi la fattispecie di “captazione e diffusione illecita di immagini o conversazioni private”. Da questo punto di vista, l’emendamento Pagano è sicuramente migliorabile. Il richiamo alla finalità di «recare danno alla reputazione o all’immagine altrui» che deve sussistere, anche secondo questa proposta, ai fini della configurabilità dell’ipotesi delittuosa in esame non basta a dissipare ogni dubbio ermeneutico ed a prevenire strumentali tentativi di introdurre surrettiziamente l’ennesimo “bavaglio alla stampa”.

Il mondo del giornalismo, però, incorrerebbe in un grave errore, frutto di un’inaccettabile logica “corporativa”, se se limitasse solo a contrastare – pur con sacrosante ragioni – i ricorrenti attacchi all’art. 21 della Costituzione. È questo il momento in cui si può e si deve scrivere, tutti insieme, una riforma del sistema penale che sappia tener conto delle nuove minacce che incombono sul nostro presente, caratterizzato da link di interazione interpersonale del tutto inediti. Mai come oggi, quanti sono impegnati nel mondo dell’informazione e della comunicazione hanno il dovere di dare un contributo concreto al confronto politico e giuridico, in maniera tale che si giunga finalmente ad una norma efficace che salvaguardi il mezzo (le c.d. Ict: Information and Communications Technology), contrastandone con fermezza, senza se e senza ma, l’uso criminale.


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