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Strasburgo. Il giornalista che riporta frase dell’accusa non diffama

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Neppure se la persona accusata alla fine viene assolta. Lo ha stabilito la Corte Europea per i Diritti dell’Uomo condannando l’Islanda che aveva giudicato diversamente

Il giornalista che parla di una persona coinvolta in una vicenda giudiziaria di interesse generale riproducendo passi dell’atto di accusa, anche se lo fa senza ricordare espressamente che quelle affermazioni provengono da documenti degli inquirenti, non commette diffamazione. Lo ha stabilito la Corte Europea dei Diritti dell’Uomo con la sentenza Hlynsdottir, depositata il 3 giugno 2015, intervenendo a tutela della libertà di stampa e del diritto della collettività a ricevere informazioni, condannando l’Islanda.

La sentenza fa giurisprudenza, dice che chi agisce così d’ora in poi sarà assolto. Dice che qualora, a seguito dell’assoluzione della persona citata nell’articolo, il giornalista fosse condannato, questa sarebbe una violazione dell’articolo 10 della Convenzione dei Diritti dell’Uomo che assicura il diritto alla libertà di espressione.

L’articolo “incriminato” era corredato dalla fotografia della persona accusata indicata nel titolo come un “trafficante” e riportava frasi tratte dall’atto di accusa. Dopo l’assoluzione l’uomo aveva querelato la giornalista e la magistratura islandese ha  condannato lei e l’editore per diffamazione. Dopo aver pagato una sanzione, però, la giornalista ha fatto ricorso a Strasburgo.

La Corte Europea le ha dato ragione, non solo accertando la violazione della libertà di stampa da parte dell’Islanda, ma anche disponendo la restituzione della somma pagata dalla giornalista come sanzione, più un indennizzo di 4mila euro per lo stress che la reporter ha subìto a seguito del procedimento contro di lei

Per la Corte Europea, la giornalista aveva agito in modo deontologicamente corretto, riportando una questione giudiziaria di interesse generale. Le autorità hanno considerato l’articolo nel suo insieme stabilendo che nel testo era evidente che il procedimento era ancora in corso e che non vi era stata una condanna. Di nessun rilievo l’assoluzione del presunto diffamato dopo la pubblicazione

Spetta solo al giornalista stabilire se, nel riportare frasi dell’atto di accusa, sia necessario indicare espressamente l’atto e utilizzare ulteriori precauzioni, ricordando a chi legge che si tratta di affermazioni estrapolate dagli atti degli inquirenti. Inoltre, proprio perché sono stati utilizzati documenti ufficiali come base dell’articolo non è necessario verificare le fonti, in quanto già verificate.

PC

Da ossigenoinformazione.it


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