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La lista Falciani e le prove giudiziarie

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C’è una novità che non farà piacere agli evasori fiscali (ed è noto che per ragioni che qui sarebbe troppo lungo spiegare) nel nostro Paese hanno avuto, almeno fino ad oggi, vita facile e spensierata nel Bel Paese. Ebbene, per tutti loro e per tutti quelli che vorrebbero o potrebbero infittirne le schiere, le cose non si mettono bene dopo la  prima sentenza della Suprema Corte di Cassazione che ha ritenuto attendibile l’elenco dei contribuenti italiani della filiale svizzera di Hsbc (cioè la celebre lista Falciani considerata-in quanto trafugata-non utilizzabile come prova giudiziaria).

La Cassazione, accogliendo il ricorso dell’ Agenzia delle Entrate contro la Commissione Tributaria di Milano che aveva deciso per il no all’utilizzo della lista Falciani) ha ammesso come prova quella lista che contiene 81.458 identità in totale. Era stata la giustizia francese la prima a decre tarne la inutilizzabilità nel marzo 2011. La corte di Appello di Parigi aveva dato ragione infatti a un contri buente francese che aveva fatto un ricorso contro una perquisizione perché l’elenco di nomi era il risultato di un furto (appunto della lista che Hervè Falciani voleva vendere, come è noto, al fisco francese) e quindi ottenuto in modo illecito. Anche la prima sentenza emessa in Italia aveva seguito la medesima strada e nell’ottobre 2011 il giudice di Pinerolo Gianni Reynaud aveva stabilito che la lista andava distrutta perché appunto acquisita “illecitamente” e archiviato il caso di un presunto evasore per la legge del 2006 nata dalla vicenda del dossieraggio della security di Telecom che intendeva appunto evitare l’utilizzo di atti acquisiti illecitamente come i file raccolti indebitamente da sistemi informatici “violati”.

Oggi arriva tuttavia la sentenza della Cassazione che dovrà essere tenuta in considerazione. Sulla base di quello che è stato stabilito dalle sentenze 8605 e  8606 della VI sezione civile della Corte di Cassazione “l’Amministrazione finanziaria può, in linea di principio  avvalersi di qualsiasi elemento con valore indiziario con esclusione di quelli la cui inutilizzabilità discenda da una disposizione di legge o dal fatto di essere stati acquisiti dall’Amministrazione in violazione di un diritto del contribuente.” “Sono perciò utilizzabili-prosegue la massima di diritto pronunciata dalla Cassazione- nel contraddittorio con il contribuente, i dati bancari acquisiti dal dipendente infedele di un istituto bancario, senza che assuma rilievo l’eventuale reato commesso dal dipendente stesso e la violazione del diritto alla riservatezza dei dati bancari (che non gode di tutela nei confronti del fisco). Spetterà quindi al giudice di merito in caso di conte stazioni fiscali mosse al contribuente, valutare se i dati in questione siano attendibili anche attraverso il riscontro con le difese del contribuente.”

La sentenza è importante per le conseguenze che avrà nei molti processi che oppongono nomi come quelli dei Recchi, dei Malgara, di Guatri, di Zunino, di alcuni grandi usurai ma anche di Valentino Rossi e di Briatore  e persino, a quanto pare, di finanziatori di Al Qaeda.  Ma anche per far venire alla luce fortune di cui non si conoscono né dimensioni né quantità ma che, a giudicare dai conti presenti nella lista Falciani sarebbero di notevole entità.


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