I reati contro l’ambiente hanno una caratteristica fondamentali: ne discutiamo da almeno un cinquantennio ma è sempre successo nelle cronache parlamentari repubblicane che, prima o poi, ne aveva impedito l’approvazione. Ragioni tra le più diverse: durante la guerra fredda ci sono stati interessi per così dire politico- militari. Come si faceva a impedire che si fabbricassero armi magari molto inquinanti ma necessari per dotare il Paese di una difesa o di un’arma di offesa ritenuta in quel momento necessaria o opportuna? E si poteva privilegiare la salute dei cittadini, anche delle nuove generazioni di fronte a pericoli che a volte occupavano la mente e il cuore dei governanti non meno che degli oppositori?
Per non parlare degli interessi formidabili legati alle imprese che di armi appunto sempre più sofisticate sono costrette ad occuparsi in una corsa che è mondiale o almeno del continente di cui si fa parte. Ebbene, questa volta alla legislazione arriviamo. E’ stata approvata in via definitiva al Senato (dopo quattro precedenti passaggi parlamentari e numerose modifiche, è stato tra l’altro stralciato alla Camera il divieto di utilizzare l’air gun, la tecnica di ricerca degli idrocarburi in mare). Ebbene il provvedimento inserisce nel codice penale un nuovo titolo VI-bis che comprende i seguenti nuovi rea ti: inquinamento ambientale, morte o lesioni come conseguenza del delitto ambientale, disastro ambientale, delitti colposi contro l’ambiente, traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività, impedimento del controllo, omessa bonifica ambientale. E’ prevista inoltre un’aggravante ambientale applicabile a tutti i fatti già previsti come reati. Sconti di pena, tra le altre cose, per chi si adopera per il ripristino dello stato dei luoghi e raddoppio della prescrizione per questo genere di reati. Il provvedimento arriva all’approvazione dopo due anni di discussioni e di modifiche.
Per l’inquinamento ambientale la pena è da due ai sei anni con una multa da 10mila a centomila euro. Per il disastro ambientale la pena è la reclusione da 5 a 15 anni e la pena viene aumentata nel caso in cui i reati vengono commessi in un’area naturale protetta o sottoposta a un vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico o nel caso in cui vengano danneggiate specie animali o vegetali protette. Nel caso in cui i delitti vengono commessi per colpa piuttosto che per dolo le pene vengono ridotte da un terzo a due terzia. Il traffico e l’abbandono di materiale ad alta radioattività è punito con da due a sei anni di carcere e una multa da 10mila a 50mila euro. Sono previste aggravanti in caso di associazione a delinquere di stampo mafioso. Viene previsto il ravvedimento operoso che fa ridurre da un terzo a metà le pene a chi si adopera per il ripristino dello stato dei luoghi e di un terzo per chi collabora con l’autorità giudiziaria. Quello che si può dire leggendo con attenzione il testo di legge è che si tratta di misure a lungo pensate e che sembrano chiare ed efficaci.
Ma, come sempre, nel Bel Paese dipenderà tutto dalla sensibilità dei magistrati e dei cittadini se presto l’Italia diverrà un paese attento alle bellezze di cui è pieno e vorrà finalmente difenderle in maniera adeguata.