80 anni dalla Liberazione, verso il 25 aprile 2025

Depenalizzato il reato di rimozione od omissione dolosa di cautele contro gli infortuni sul lavoro. Un altro “regalino” del governo

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Con l’entrata in vigore del Dlgs 28 del 16 Marzo 2015 (Gazzetta Ufficiale 64 del 18 Marzo 2015), sulla non punibilità del reato per “tenuità del fatto”, molti reati penali non saranno più puniti e archiviati (pene detentive non superiori a 5 anni o puniti con pena pecunaria sola o congiunta alla pena detentiva), tra cui il reato penale di rimozione od omissione dolosa di cautele contro gli infortuni sul lavoro (articolo 437 codice penale).
L’articolo 437 del codice penale dice:
“Chiunque (1) omette di collocare impianti, apparecchi o segnali destinati a prevenire disastri o infortuni sul lavoro (2), ovvero li rimuove o li danneggia, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni. Se dal fatto deriva un disastro o un infortunio, la pena è della reclusione da tre a dieci anni [451, 32quater] (3) (4)

Un altro “regalino” del Governo Renzi, nel silenzio più assoluto. La lista dei reati depenalizzati è lunghissima, una cosa vergognosa, tra questi ci sono anche i reati ambientali. Possibile che nessuno abbia da dire qualcosa in merito?

* Fonte: Operaio metalmeccanico e Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza


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