Saranno le sezioni unite civili della Cassazione a definire l’eventuale risarcimento sull’esistenza o meno della legittimazione del privato a pretese di indennizzo per la mera pubblicazione arbitraria di atti di un procedimento penale già coperti da segreto investigativo, sanzionato penalmente dall’art. 684 del codice penale, a prescindere dal concreto pregiudizio alla sua reputazione, in ragione della natura plurioffensiva del reato.
La delicata questione giuridica è di estremo interesse per la libertà di stampa, essendo in ballo non solo la possibile violazione dell’art. 21 della Costituzione, ma anche l’esatta interpretazione del Codice sulla Privacy e dell’art. 114 del codice di procedura penale. Al fine di assicurare ai cittadini una più corretta e completa informazione sui processi penali in corso sarebbe, però, forse opportuno che la materia venisse meglio di nuovo regolamentata all’interno del disegno di legge n. 925-B all’esame della Camera.
La vicenda giudiziaria riguarda l’indennizzo richiesto 10 anni fa dal Gruppo Mediaset all’Editoriale L’Espresso-Repubblica per la pubblicazione su “la Repubblica” del 23/3/2005 dell’articolo “Ora il dovere della chiarezza” in cui si faceva riferimento a quanto emerso dall’avviso di conclusione delle indagini sulla frode fiscale nella compravendita dei diritti televisivi commessa da parte dei vertici Mediaset e scaturite dalle dichiarazioni dell’avvocato inglese David Mills ai pubblici ministeri milanesi. La Corte d’appello di Roma, confermando il precedente verdetto del tribunale, aveva respinto le pretese risarcitorie avanzate dal gruppo Mediaset.
Nei giorni scorsi la terza sezione civile della Cassazione ha trasmesso al Primo Presidente Giorgio Santacroce gli atti della causa per l’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite della Suprema Corte, essendo stato ravvisato sulla complessa materia un possibile contrasto giurisprudenziale all’interno dello stesso “Palazzaccio” di piazza Cavour, sorto dopo la recente sentenza n. 838 di tre mesi fa con cui i supremi giudici avevano del tutto inaspettatamente ristretto le maglie sulla pubblicazione degli atti giudiziari.
Il testo integrale della decisione n. 6428 del 30/03/2015 (Presidente Carleo, relatore Vincenti) è scaricabile dal sito della Cassazione