Carta di Roma: “La strana invasione dei profughi ‘tabaccai’ in Umbria”

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Nella rincorsa ossessiva di vari quotidiani a scovare i “privilegi” e “le corsie preferenziali” di cui godrebbero i cittadini stranieri in Italia si può incappare talvolta in grossolani errori. Sembra proprio il caso della notizia pubblicata prima da La Nazione Umbria e ripresa prontamente da Il Giornale che riferiva di un bando dei Monopoli di Stato per l’apertura di una nuova tabaccheria a Magione in Umbria.

«Bando riservato ai profughi, tabaccheria “vietata” agli italiani» titolava La Nazione il primo marzo, a cui fa seguito nel giro di poche ore la ripresa della notizia da parte di altre testate online tra cui Il Giornale e Vox News. Quest’ultima testata poi non contenta del  titolo «Governo apre tabaccheria: gestore deve essere un profugo» aggiunge pure un occhiello che non lascia spazio ad equivoci: «breaking news, invasione».

Ma di “equivoco” o come ha titolato oggi Umbria24 di “bufala” si è trattato. Infatti la legge citata nel bando dei monopoli di stato (L.763 del 1981) parla sì di profughi, ma fa riferimento agli italiani che risiedevano nelle colonie in Libia, Eritrea, Etiopia e Somalia. Eppure anche con una lettura sommaria, l’elenco dei paesi di provenienza poteva far sorgere qualche dubbio, così come l’articolo successivo della citata legge che parla di «profughi dai territori sui quali è cessata la sovranità dello stato italiano». Certo nell’elenco delle categorie citate nella Legge del 1981 si parla anche di «profughi dai territori esteri in seguito ad eventi bellici», ma come chiarisce bene l’avvocato Francesco Di Pietro dell’ASGI Umbria, ci si riferisce, per esempio, agli istriani.

«Non c’entra nulla con gli stranieri rifugiati, come vorrebbero far credere negli articoli. Per essi, non vi sono norme che prevedano situazioni preferenziali nell’accesso al lavoro, salvo la possibilità di partecipare a concorsi pubblici», afferma Di Pietro.

Umbria24 inoltre sottolinea come «Base normativa del bando è la legge 1293 del 1957 e il relativo regolamento di esecuzione arrivato l’anno dopo con un decreto dell’allora presidente della Repubblica. Qui, all’articolo 50, si ripete innanzitutto che i profughi in questione devono essere “già intestatari di licenza di rivendita di generi di monopolio nei territori di provenienza”».

Immaginiamo quindi quale e quanta concorrenza avrebbero potuto avere i cittadini italiani “autoctoni” anche rispetto ai rifugiati stranieri che stanno giungendo nel nostro paese. Quanti tabaccai siriani, libici ma anche eritrei e etiopi staranno mai sbarcando sulle nostre coste?

Fonte: Carta di Roma


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