Le recenti sentenze di merito del Tribunale di Roma confermano la legittimità delle intese contrattuali raggiunte tra la Federazione nazionale della Stampa e la Federazione degli Editori sulla erogazione dell’indennità ex fissa. Come è noto, nei mesi scorsi, in sede di rinnovo del contratto nazionale di lavoro era stato modificato l’accordo sulle prestazioni previdenziali integrative (ex fissa), introducendo il criterio dell’erogazione rateale delle prestazioni già maturate. Un atto dovuto, vista la necessità di fronteggiare la scarsa disponibilità finanziaria dell’apposito fondo e di garantire il diritto a tutti i colleghi in lista di attesa.
Contro questo accordo alcuni giornalisti avevano richiesto all’Inpgi, con decreto ingiuntivo, in alcuni casi esecutivo, il pagamento integrale dell’indennità maturata. Dopo quella di ieri, oggi è arrivata un’altra sentenza che cancella l’esecutività di un altro dei decreti ingiuntivi emessi nei mesi scorsi, confermando che l’Inpgi ha svolto e svolge il ruolo di mero ente gestore per conto terzi dell’ex fissa e che la materia deve ritenersi regolata dagli accordi sottoscritti dalle parti sociali.
“È auspicabile – dichiara Raffaele Lorusso, segretario generale della Fnsi – che anche negli altri giudizi ancora in corso la magistratura voglia continuare a riconoscere ed affermare questi principi, che confermano la correttezza, anche sul piano giuridico, dell’impegno del sindacato dei giornalisti nella tutela dei diritti di oltre 1.200 colleghi in lista di attesa, che si erano visti scavalcare in graduatoria da quanti avevano preferito la scorciatoia del ricorso giudiziario per vedere soddisfatta la pur legittima pretesa di liquidazione dell’ex fissa”.