Rivoluzionaria decisione della 4^ Sezione Lavoro della Cassazione, che interessa moltissimi lavoratori, giornalisti compresi. Modificando radicalmente il proprio costante orientamento, la Suprema Corte con sentenza n. 19398 del 2014 (Presidente Roselli, relatore Buffa) ha stabilito che, in caso di vertenza per omissione contributiva, il lavoratore può chiedere la condanna dell’azienda al pagamento dei contributi previdenziali in favore dello stesso ente previdenziale solo se quest’ultimo é stato citato in giudizio. In caso contrario il giudice non può condannare il datore di lavoro a pagare anche i contributi previdenziali perché si tratterebbe di una condanna nei confronti di un terzo (cioè dell’ente previdenziale) non ammessa nel nostro ordinamento in mancanza di espressa previsione. Finora, invece, un lavoratore che lamentava differenze retributive ed omissioni contributive citava generalmente solo l’azienda, ottenendo dal giudice, in caso di accoglimento della sua domanda, la condanna del datore di lavoro a pagare sia le maggiori retribuzioni, sia i relativi contributi da versare poi all’ente previdenziale, cioé all’INPS o all’INPGI 1. Quest’ultimo, però, nella maggior parte dei casi, pur restando estraneo del tutto al giudizio, si vedeva ingiustamente obbligato a pagare somme magari non dovute. Di qui il cambio di rotta della Cassazione.
Allegato 1
CASSAZIONE – 4^ Sezione LAVORO
Sentenza n. 19398 del 15/09/2014, scaricabile da http://www.cortedicassazione.it/corte-di-cassazione/it/quarta_sezione_lavoro.page
PREVIDENZA – DIRITTO DEL LAVORATORE ALLA CONTRIBUZIONE PREVIDENZIALE – DOMANDA DI CONDANNA DEL DATORE DI LAVORO AL VERSAMENTO – CONDIZIONE DI AMMISSIBILITA’ – PARTECIPAZIONE DELL’ENTE PREVIDENZIALE AL PROCESSO – FONDAMENTO
La Sezione Lavoro della Corte, innovando ad un risalente orientamento, ha ritenuto che, in caso di omissione contributiva, la partecipazione dell’ente previdenziale al giudizio instaurato dal lavoratore nei confronti del datore di lavoro costituisce condizione di ammissibilità all’accoglimento della domanda di condanna del datore di lavoro al pagamento dei contributi all’ente medesimo, atteso il carattere eccezionale, che richiede una espressa previsione, della condanna a favore del terzo.
Presidente: F. Roselli
Relatore: F. Buffa