Si è tenuta presso la Commissione Affari costituzionali della Camera dei deputati l’audizione di Articolo 21 sul conflitto di interessi. Infatti, è programmata per i prossimi giorni la (almeno formale) calendarizzazione in Aula dell’iter parlamentare. Sono 4 i testi in discussione: Bressa (n.275) e Civati (n.1832) del Partito democratico, Fraccaro (n.1059) del Movimento 5Stelle, Tinagli (n.1969) di Scelta Civica. Cui si dovrebbe aggiungere una proposta di Sinistra, Ecologia e Libertà. Nella veste di accademici assai qualificati sulla materia erano stati sentiti in precedenza anche Roberto Zaccaria e Andrea Pertici, che hanno avuto un ruolo fondamentale nel definire le ipotesi di Articolo 21.
La ripresa dei lavoro avviene simbolicamente nel decennale di due leggi profondamente sbagliate: la l. n. 112 a firma Gasparri sul sistema radiotelevisivo e la l. n.215 dell’ex Ministro Frattini sul conflitto di interessi. Sulla prima c’è poco da aggiungere rispetto alle critiche fatte e alle battaglie condotte in questi anni. In sintesi, fu la definitiva ibernazione del predominio di Mediaset, con buona pace di ogni regola antitrust. E con la Rai relegata a fare da controfigura. Il cuore del testo fu la trovata del Sic (il sistema integrato delle comunicazioni), incalcolabile per i blandi tetti antitrust vista la volatilità della sua composizione. Meno nota, forse, ma tutt’altro che innocua la disciplina sul conflitto di interessi, meno di un’aspirina, a fronte della clamorosa vicenda Berlusconi. Dichiarata inadeguata già nel 2005 dalla Commissione di Venezia del Consiglio d’Europa, la normativa in vigore è del tutto limitativa nella precisazione dei confini dell’argomento e blanda nelle sanzioni. Infatti, si ha notizia di qualche conseguenza rilevante avvenuta dopo l’approvazione? La legge fu messa in questione, tra l’altro, dal Presidente dell’Antitrust Pitruzzella e dall’ex Presidente dell’Agcom Calabrò.
Del resto, la mancata soluzione del problema è una maledizione antica, che ci riporta agli anni ruggenti del centrosinistra (1996/2001), quando cedimenti e sottovalutazioni portarono dapprima a varare in prima lettura un testo troppo blando, reso poi di maggior cogenza nella lettura del Senato grazie alle modifiche apportate da Passigli e Villone: e qui avvenne la morte non accidentale. Fu un peccato mortale, di cui ancora paghiamo le conseguenze.
I punti posti nell’Audizione da Articolo 21 (con la partecipazione, oltre al sottoscritto, del segretario dell’associazione Tommaso Fulfaro): rendere chiaro il perimetro della legge, che deve riguardare membri dei governi nazionale e locali, nonché i parlamentari; introdurre sanzioni precise, ivi compresa la decadenza dalle funzioni pubbliche; definire chiaramente i compiti e tempi dell’intervento dell’Autorità competente; articolare con nettezza la categoria del “sostegno privilegiato”, che inerisce proprio a chi è proprietario di mass media e li utilizza per supportare la propria attività.
Articolo 21, però, ha posto pure un capitolo stringente: Il caso Berlusconi, o altri eventualmente simili (il rapporto tra media e politica si è assai integrato) non possono certo essere risolti con l’incompatibilità rilevata dopo l’avvenuta elezione (o nomina) o con il ricorso ad un “blind trust”. Quest’ultimo implica una proprietà azionaria diffusa, che un soggetto “cieco” potrebbe nascondere agli effettivi proprietari. Mentre la potente arma di consenso dei mezzi di comunicazione esige la propensione verso l’ineleggibilità: chiarendo una volta per tutte l’applicazione della legge del 1957.
Il panorama internazionale è in movimento e vale la pena di dare uno sguardo al villaggio globale. Forse il testo davvero utilizzabile nel dibattito italiano è la “Ley 5/2006” varata dal Governo Zapatero in Spagna.
Su tali argomenti, e con i presentatori delle proposte di legge, Articolo 21 vuole indire un confronto pubblico, perché il conflitto di interessi riguarda i diritti di uguaglianza tra i cittadini e non deve rimanere solo un confronto tra pochi esperti. Errare forse è umano, ma perseverare è tragicamente diabolico.