Nella sua crociata contro l’art. 18, il prof. Ichino ha detto più di una volta con toni allarmistici che questa norma consente al Giudice di valutare il merito delle scelte organizzative imprenditoriali, ovvero di stabilire quale debba essere a suo avviso l’organico adeguato alle esigenze dell’azienda. Non è vero. L’art. 30 della legge 4.11.2010 n. 183 stabilisce che in materia di licenziamento il controllo giudiziale “non può essere esteso al sindacato di merito sulle valutazioni tecniche, organizzative e produttive che competono al datore di lavoro o al committente”.
Si tratta peraltro di una regola già più volte affermata dalla Suprema Corte. Per questo se per esempio il licenziamento di un lavoratore venga motivato con la soppressione del suo posto per l’introduzione di un nuovo macchinario, il Giudice non potrà mai valutare se questa modifica organizzativa sia valida, ma dovrà limitarsi ad accertare che essa sia stata effettivamente eseguita.
Se da questo controllo risulterà ad esempio che il nuovo macchinario non è stato in effetti introdotto e che il lavoratore licenziato è stato rimpiazzato con un nuovo assunto, il licenziamento dovrà essere annullato con applicazione dell’art. 18. Non v’è alcun ragionevole motivo per escludere in simili casi la reintegrazione, sostituendola con il pagamento di un indennizzo. La verità è che si vuole consentire alle aziende di licenziare anche in base a pretesti, per estromettere lavoratori sgraditi, tacitandoli con una somma di denaro.