Ha natura di anticipazione (Cassazione Sezione Lavoro n. 14595 del 27 giugno 2014, Pres. Miani Canevari, Rel. Amoroso).
L’indennità di vacanza contrattuale è un elemento provvisorio della retribuzione destinato a tutelare i lavoratori nei confronti delle dinamiche inflazionistiche nelle more del rinnovo del contratto. La natura provvisoria – a titolo di acconto – di questa attribuzione patrimoniale esclude che essa si consolidi nella forma di un diritto quesito. Il nuovo contratto collettivo, poi stipulato, in vista (ed in attesa) del quale l’indennità di vacanza contrattuale era prevista, ben può adottare una diversa regolamentazione sia attraverso l’erogazione di miglioramenti salariali con effetto retroattivo, sia con una diversa e nuova disciplina del trattamento economico. E’ quindi insita nella stessa natura provvisoria e contingente dell’indennità di vacanza contrattuale la possibilità per il successivo contratto rinnovato di regolamentare meglio la sorte di tale indennità. In sostanza si tratta di un mero anticipo, suscettibile di una definitiva disciplina al momento del rinnovo contrattuale. Se si tratta di un'”anticipazione”, non è possibile neppure porre una comparazione con la successiva disciplina del trattamento economico prevista dal rinnovato contratto collettivo schermando la regolamentazione provvisoria dell’indennità di vacanza contrattuale.