“Rettifiche e diffamazione”. Quattro dubbi, quattro risposte

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Le questioni poste dai giornalisti all’avvocato Giulio Vasaturo durante il corso di aggiornamento professionale del 7 maggio sulla scrittura delle notizie

Durante il corso di formazione “Rettifiche e diffamazione” organizzato a Roma il 7 maggio presso la FNSI da Ossigeno per l’Informazione insieme all’ASR e all’Associazione Dottori Commercialisti si è svolta una interessante sessione di domande e risposte poste dai 120 giornalisti partecipanti, alle quali ha risposto l’avvocato Giulio Vasaturo, relatore del corso ed esperto di diritto penale dell’informazione. Proponiamo i quesiti più interessanti.

D: Perché i giornalisti, a differenza di altre categorie, non possono difendersi con una polizza assicurativa dalle richieste di risarcimento per danni causati da errori compiuti nell’attività lavorativa? In particolare, in seguito a eventuali condanne per diffamazione a mezzo stampa?

R: Non è facile per i giornalisti ottenere una copertura assicurativa totale per quanto concerne la responsabilità professionale, perché la diffamazione è un tipo di reato che presuppone il dolo, che è generalmente escluso dalle coperture assicurative. Quando il giornalista viene condannato per diffamazione, si presuppone che egli abbia agito con un atteggiamento che, in termini giuridici, è definito “dolo eventuale”. Le assicurazioni tendono a coprire esclusivamente il danno derivante da colpa e non già quello che discende, dal punto di vista formale e giuridico, dal dolo.

D: Cosa succede nel caso in cui sia querelato per diffamazione il giornalista di una testata online?

R: La legislazione vigente mostra una contraddizione evidente. Le leggi in materia di diffamazione sono state scritte in un’epoca in cui non era possibile neanche immaginare l’informazione sul web. Succede dunque che il settore on line non venga considerato “stampa”. In caso di diffamazione non viene applicata la pena massima prevista dall’articolo 13 della legge sulla stampa, cioè la reclusione fino a 6 anni, ma quella prevista dal terzo comma dell’articolo 595 del codice penale, che prevede la reclusione fino a 3 anni. Siamo di fronte a un paradosso, perché secondo la legge vigente, l’articolo diffamatorio risulta penalmente più grave se è pubblicato su un giornale di provincia, letto da un numero ristretto di persone, rispetto alla pubblicazione su una testata on line, che potenzialmente può essere letta da migliaia di persone in pochi minuti. D’altro canto, dobbiamo rilevare che, diversamente dal direttore responsabile di una testata pubblicata su carta stampata, il direttore di un giornale on line non può essere considerato oggettivamente responsabile per i contenuti del sito.

D: Se una persona intervistata fornisce una notizia, ma conclusa l’intervista chiede che quella particolare rivelazione non sia pubblicata, quale comportamento deve adottare il giornalista per tutelarsi?

R: La massima tutela è assicurata dalla registrazione dell’intervista. In questo caso ciò che è stato detto dall’intervistato è provato e, se la notizia corrisponde ad un interesse pubblico, ad un fatto vero ed è espressa in termini corretti, può essere legittimamente diffusa. Spetta comunque al giornalista valutare se accogliere la richiesta di non pubblicare una parte delle risposte, contemperando il diritto all’informazione con le esigenze di tutela delle singole persone.

D: Ci sono querele per diffamazione che si riferiscono a giudizi critici espressi dal giornalista. Qual è il limite della critica che non bisogna oltrepassare per non cadere nella diffamazione?

R: Non si può fornire una risposta univoca. I casi vanno valutati singolarmente, uno per uno. Ma in linea generale si deve sempre seguire la regola generale del buon senso affinché ci sia, da una parte, la libertà di critica, e dall’altra il rispetto della dignità della persona. Nella dialettica giornalistica sono talvolta consentiti toni anche forti, nel rispetto dei parametri di utilità sociale dell’informazione, verità reale o putativa della notizia e continenza della rappresentazione mediatica. In tutti i casi il giornalista deve tenere a mente di avere una grande responsabilità, qualunque sia il soggetto della critica, perché le sue affermazioni possono avere effetti devastanti sulla vita privata delle persone. Indubbiamente i personaggi pubblici devono accettare una maggiore esposizione alle critiche e una minore tutela della loro sfera privata. Il rispetto della dignità della persona deve essere il principio guida della critica giornalistica.

DF

Da ossigenoinformazione.it


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