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Voto di scambio: una buona notizia, alla fine

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Una buona notizia in un mare di cattive. Ma bisogna dirlo quando accade. E la votazione dell’articolo 416 ter al Senato dopo quattro letture, vari stop and go, urla propagandistiche di vari parlamentari è un  fatto positivo per due ragioni da ricordare subito. La prima è che quell’articolo riguarda un reato che ha dominato non soltanto il ventennio populista degli ultimi vent’anni ma una parte che possiamo definire ultracentenaria (ad esser prudenti) della nostra storia nazionale: il voto di scambio tra un politico e un mafioso. Se si ricordano (ma lo abbiamo già fatto molte volte in tanti articoli) il potere delle associazioni mafiose che agiscono nella penisola e l’inquinamento che ha sempre afflitto la nostra politica e il parlamento, si può avere l’idea dell’importanza di correggere la versione precedente di quell’articolo che aveva permesso l’inimmaginabile ed aveva consentito non soltanto a Cosa Nostra ma alle sue sorelle, la ‘Ndrangheta calabrese, la camorra campana e la pugliese Sacra Corona Unita di inviare come rappresentanti degli italiani nei partiti e nelle Camere fior di persone legate agli affari e alle posizioni dell’una o dell’altra, o di tutte insieme quelle associazioni politico-criminali.

Di qui la difficoltà di affrontare e risolvere il problema e la lunghezza dei tempi per arrivarne a capo. La legge – come ha scritto con chiarezza una giornalista scrupolosa dell’Unità – è stata corretta in tre punti essenziali e potremmo dire decisivi. In primo luogo è stata tolta la frase “accettare consapevolmente” lo scambio e la frase “la disponibilità a soddisfare gli interessi e le esigenze dell’organizzazione”. Questa descrizione del reato aveva allarmato molti magistrati che la consideravano “troppo larga” e quindi difficilmente dimostrabile durante il dibattimento. Questo ragionamento, diciamolo anche noi, può essere discusso con successo ma tiene conto, e questo non si può trascurare, dell’esperienza di molti giudici che lottano quotidianamente contro le associazioni criminali.

In compenso – e questo deve essere sottolineato – la descri-zione attuale appare molto chiara. Sarà punito per voto di scambio non solo chi offre soldi (chi conosce il fenomeno mafioso sa che lo scambio non è  avvenuto di rado attraverso il denaro ma piuttosto con altri mille strumenti che di fatto esistono) ma “ogni altra utilità”, cioè faccia favori che possono essere un posto di lavoro, un appalto, una concezione edilizia, un’autorizzazione, una nomina pubblica.”  Le pene sono state abbassate perchè non si va più dai 7 ai 12 anni ma dai 4 ai 10 anni. E questo ha rafforzato l’opposizione, peraltro, scorretta e nei termini adottati, inaccettabile dei grillini. E, in ogni caso, avrebbe potuto la legge esser migliore e più coerente di quanto è stata ma una valutazione realistica delle condizioni attuali che ci sono oggi a livello parlamentare fa pensare che senza qualche compromesso (come quello dell’abbassamento delle pene) non si sarebbe conseguito il risultato positivo dell’approvazione e della formulazione adottata che è di sicuro migliore e più chiara delle versioni precedenti. Di qui il giudizio complessivo anche da parte di chi scrive: una buona notizia in mezzo a tante cattive.


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