Ci sono molti motivi per capire come mai ,il 24 aprile,saranno le Sezioni Unite della Corte di Cassazione a pronunciarsi sul ricorso riguardante il caso Thyssen Krupp, presentato sia dalla difesa che dalla Procura Generale di Torino. Non e’ solo il caso di 7 vittime ,morte in modo orribile per la negligenza della direzione aziendale, simbolo di una valutazione della vita degli operai perlomeno azzardata, se non criminale. La sentenza di questa settimana delle Sezioni Unite, ha un rilievo importante dal punto di vista della legislazione italiana in merito agli infortuni sul lavoro, introducendo il concetto del “dolo” .Piu’ nello specifico,questa sentenza potrebbe mettere in chiaro,ed in modo definitivo l’esatta differenza tra dolo eventuale e colpa cosciente.
La storia di questo processo ha infatti messo in risalto quanto sia innovativo il concetto di dolo,nel campo dei morti sul lavoro, entrando nel merito delle responsabilità’ soggettive dei datori di lavoro, sottraendo le vittime del lavoro da quel concetto di “casualita” che ha fatto per anni entrare i morti sul lavoro nel campo dell’omicidio colposo, quasi fossero vittime di un incidente stradale….
A conclusione del processo di primo grado, il 14 novembre 2011 la Corte d’Assise di Torino aveva condannato l’amministratore delegato della Thyssenkrupp Espenan ed altri dirigenti della Thyssen Krupp a titolo di dolo eventuale per l’incidente in cui morirono sette operai nella notte tra il 5 e il 6 dicembre 2007.
In secondo grado, nel febbraio 2013 la prima sezione della Corte di Assise di Appello di Torino ha poi ridotto la condanna modificando il giudizio del giudice di primo grado passando da una responsabilità a titolo di dolo eventuale ad una responsabilità a titolo di colpa cosciente (o con previsione). Ad avviso dei giudici di secondo grado, cioè, l’Amministratore Delegato e gli altri dirigenti non avrebbero agito “accettando il rischio del verificarsi dell’evento”, bensì “nella convinzione che gli eventi sarebbero stati comunque evitati”.
Il 29 novembre scorso i ricorsi avverso la sentenza di secondo grado sono stati rimessi alle Sezioni Unite che si pronunceranno il 24 aprile 2014 chiarendo l’esatta linea di confine tra dolo eventuale e colpa cosciente rispondendo al seguente quesito:“Se la irragionevolezza del convincimento prognostico dell’agente circa la non verificazione dell’evento comporti la qualificazione giuridica dell’elemento psicologico del delitto in termini di dolo eventuale“. In altre parole piu’ semplici se i dirigenti della Thyssenkrupp ,sapendo del rischio che correvano gli operai, li abbiano fatti lavorare lo stesso, sperando solo nella fortuna o nel caso, con un atteggiamento quindi criminale; oppure se abbiano agito nella convinzione che comunque ogni eventuale incidente avrebbe incontrato una soluzione immediata e quindi non grave.
Per i parenti delle vittime e’ una differenza significativa. Anche perche’ comporta una riduzione di pena e di responsabilita’ da parte dei dirigenti della Thyssenkrupp, condannati proprio sulla base della documentazione trovata dai magistrati di Torino guidati dal dott. Guariniello, lettere e mail che mettevano in evidenza quanto fossero coscienti del rischio che hanno voluto far correre agli operai per ottenere il profitto derivante da quella commessa di acciai speciali che avevano accettato di produrre, a Torino,in uno stabilimento ormai in dismissione e senza piu’ alcun sistema di sicurezza attivo.
I fatti sin qui elaborati dai due processi hanno avuto partenze identiche e differenti conclusioni.
Il 14 novembre 2011 nel depositare le motivazioni della sentenza con la quale aveva condannato l’amministratore delegato di ThyssenKrupp Terni S.p.A. – Herald Espenhahn – a 16 anni e 6 mesi di reclusione, per i delitti di omicidio volontario plurimo (artt. 81 comma 1, 575 c.p.), incendio doloso (art. 423 c.p.), e omissione dolosa di cautele contro gli infortuni sul lavoro aggravata dall’evento (art. 437 comma 2 c dco del delitto .p.), avvinti dall’unicità del disegno criminoso ed alti cinque imputati, amministratori e dirigenti dell’impresa, la Corre d’Assise di Torino aveva illustrato dettagliatamente in che modo “la decisione di non fare nulla” per la sicurezza dei lavoratori sia stata la causa dell’incidente letale, concretizzatosi in quello che gli esperti hanno definito un flash fire, ossia una nube incandescente provocata da un getto di liquido infiammato. Per la Corte d’Assise, i dirigenti della Thyssenkrupp avevano “conoscenza piena e diretta della situazione di insicurezza, di abbandono e quindi di continuo rischio dello e nello stabilimento”, e la Corte sottolinea come senz’altro si trattasse di “un quadro di conoscenza tale da prefigurare, da rappresentarsi, la concreta possibilità del verificarsi di un incendio e di un infortunio anche mortale […] analogo a quello verificatosi”. Tuttavia, evidenziano i giudici, è indubbio che “gli imputati sperassero […] che non capitasse nulla”
Di tutt’altro genere erano le considerazioni svolte dalla Corte d’Assise con riferimento al coefficiente psicologico dell’amministratore delegato.
Anche qui la motivazione prende le mosse dal ricordato arresto della Cassazione, laddove afferma che “nel dolo eventuale il rischio deve essere accettato a seguito di una deliberazione con la quale l’agente subordina consapevolmente un determinato bene ad un altro”. Ancor piu’ grave il motivo “psicologico” intravisto dalla Corte d’Assise quando giunge ad affermare la sussistenza del dolo eventuale deco del delitto per Espenhan.
Infatti – si leggeva nella motivazione – la “scelta sciagurata” di condurre una “chiusura ‘a scalare’, continuando la produzione e contemporaneamente trasferendo via via gli impianti”, fu “compiuta in prima persona proprio da Espenhahn”. Fu lui a decidere, in altre parole, “non solo il completo azzeramento degli investimenti previsti, degli interventi necessari […]; ma l’altrettanto completo azzeramento delle condizioni minime di sicurezza indispensabili per lavorare su impianti come quelli dello stabilimento di Torino”.
Allo stesso tempo, considerando la preparazione e la competenza specifica di Espenhahn , nonché le pressioni ricevute da altre società del gruppo, presso le quali si erano già verificati incendi di allarmanti proporzioni, la Corte d’Assise non dubita che egli “certamente […] si fosse rappresentato la concreta possibilità, la probabilità del verificarsi di un incendio, di un infortunio anche mortale”, così cogliendo la correlazione tra le proprie scelte aziendali ed il pericolo di eventi collaterali, lesivi della vita e dell’incolumità dei dipendenti. Sulla scorta di tali premesse, i giudici concludono che egli abbia consapevolmente subordinato il bene della incolumità dei lavoratori a quello degli obiettivi economici aziendali, accettando così il rischio che il primo venisse irrimediabilmente sacrificato.
Questa impostazione della Corte d’Assise e’ stata parzialmente cambiata dalla Corte d’Assise d’Appello, secondo la quale gli imputati “agirono nella convinzione che gliel delitto i eventi sarebbero stati evitati”. Questo è un breve ma significativo passaggio delle motivazioni, depositate il 27 maggio 2013 , della sentenza del 28 febbraio precedente, con cui la Corte d’assise d’appello di Torino aveva illustrato i motivi che avevano portato alla riduzione delle condanne per i fatti relativi all’ incidente alla Thyssenkrupp del 6 dicembre 2007.
Nelle corpose motivazioni – 346 pagine – si motiva il giudizio che ha cambiato la sentenza di primo grado, sentenza che prevedeva una condanna per omicidio volontario – con “ dolo eventuale” – dell’amministratore delegato della Thyssenkrupp Harald Espenhahn, novità assoluta nella prassi della responsabilità penale in materia di infortuni sul lavoro. Novità che è stata cancellata dalla sentenza d’appello.
La Corte d’assise d’appello di Torino è partita dal presupposto che per un imputato “come Espenhahn, imprenditore esperto, abituato a ponderare le proprie decisioni nel tempo, anche confrontandosi con altri collaboratori specializzati, è impensabile che egli abbia agito in maniera tanto irrazionale”.
Il fatto che l’amministratore abbia valutato la possibilità di un incidente “non significa affatto che Espenhahn (e anche gli altri imputati) non previdero gli eventi come possibili, ma solo che essi fecero prevalere le loro personali valutazioni che essi non si sarebbero verificati, nonostante tutti gli avvisi, gli allarmi che avevano ricevuto e che avevano loro indicato chiaramente il contrario”.
La convinzione che gli imputati agirono dunzzati, è i que “nella convinzione che gli eventi sarebbero stati evitati” aveva portato dunque alla derubricazione del reato da omicidio volontario con dolo eventuale a omicidio colposo con colpa cosciente, con le conseguenti riduzioni di pena: per Harald Espenhahn, da 16 anni e mezzo di carcere a 10 anni.
Senza dimenticare la riduzione delle pene per gli altri imputati. Invece di 13 anni e 6 mesi i consiglieri del Consiglio di amministrazione e membri del Comitato esecutivo Gerald Priegnitz e Marco Pucci sono stati condannati a 7 anni. Inoltre 8 anni e 6 mesi per il direttore dello stabilimento Raffaele Salerno, 8 anni per il responsabile del servizio di prevenzione e protezione dello stabilimento Cosimo Cafueri e 9 anni al dirigente con competenze nella pianificazione degli investimenti in materia di sicurezza antincendio Daniele Moroni (invece di 10 anni e 10 mesi).
Tuttavia, malgrado le riduzioni di pena, la sentenza rimarcava la “pesantezza della colpa da parte degli imputati”.
Secondo le motivazioni “la loro colpa si accompagnò a comportamenti reiterati e protratti nel tempo; tali comportamenti ebbero il risultato di elevare a potenza, sommandosi fra di loro, i rischi cui gli operai furono esposti”. Gli operai vennero incaricati di “affrontare le fiamme senza essere stati avvertiti del rischio specifico di cedimento dei flessibili che era invece ben noto a tutti gli imputati e che essi deliberatamente occultarono”.
Inoltre non bisogna dimenticare ,scrivevano i giudici dell’Appello, che “gli obiettivi perseguii, è i ti da Espenhahn avevano un contenuto economico” e, accantonando l’omicidio volontario con dolo eventuale (e l’idea che si fosse preliminarmente accettato il rischio di morte degli operai), rimane comunque – per Espenhahn e gli altri imputati – il delitto colposo aggravato dalla previsione del disastro. Impostazione che i difensori della Thyssenkrupp hanno contestato: con motivazioni che ripeteranno anche in Cassazione.
Ora le Sezioni unite della Corte Suprema sono chiamate a deliberare con una sentenza che diventera’ un punto di riferimento per l’intera legislazione sugli infortuni sul lavoro.
Quindi una Sentenza storica con implicazioni sociali, culturali e legislative fortissime: che vanno al di la’ dell’aspetto psicologico della volonta’ del rischio . Perche’ introduce principi di giustizia sociale,per evitare le morti sul lavoro. Il rischio si deve evitare sempre, non calcolare per guadagni e profitti sulla pelle dei lavoratori.
Anche per questo davanti alla Cassazione, a Roma, ci saranno i familiari delle vittime, i sindacali, i familiari delle vittime dell’Eternit e dei morti per amianto. Per introdurre un principio di giustizia e per evitare che ci siano altri morti sul lavoro in futuro.