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Il Governo cede gli impianti di servizio pubblico radiotelevisivo ai privati contro una trentennale giurisprudenza costituzionale

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E’ singolare la concezione del principio di libertà del Governo Renzi: la Rai deve trasferire (“contribuire”) per decreto legge al Governo 150 milioni di euro, e per adempiere è “libera” di cedere sul mercato RaiWay (questa e’ l’interpretazione dell’art. 21 del d.l. anche se il testo fa generico riferimento alle società partecipate – e non, come dovrebbe, alle società controllate dalla Rai) . Il grado di “libertà” concesso da Renzi alla Rai dev’essere valutato in base ai dati del recente bilancio approvato, che, chiudendosi in sostanziale pareggio senza gli oneri dei ciclici  grandi eventi sportivi (mondiali ed europei di calcio e mondiali ed olimpiadi di atletica), preannuncia, di fatto, per l’esercizio del 2014, una perdita tendenziale di circa 200 milioni di euro, esponendo peraltro l’azienda a un tasso di indebitamento pari a circa 440 milioni di euro.

Gravare la concessionaria di un ulteriore insopportabile peso di 150 milioni di euro equivale necessariamente a tradurre la presunta “libertà” di cessione di RaiWay (cedere quote di Rai Cinema, Rai Pubblicità o della nuova Rai Commerciale non porterebbe a nulla) in una vera e propria imposizione di dismettere la rete. In pratica, il Governo mostra di perseguire, in modo ancora più incisivo il piano del Governo Monti, più volte illustrato da Catricalà: ridimensionare il servizio pubblico, spacchettare la concessione, privatizzare.

La recente societarizzazione della Direzione Commerciale (che ha in pancia anche le convenzioni di servizio pubblico), unita all’inevitabile cessione di Rai Way (come diretta conseguenza del prelievo ablatorio dei 150 milioni di euro dal canone destinato a Rai) equivale, infatti, a una consistente privatizzazione del servizio pubblico radiotelevisivo fatta sotto il naso del legislatore e degli utenti! Il vero intento del Governo, pertanto, non è quello di fare cassa, bensì quello di espropriare la Rai della propria rete di trasmissione in favore dei privati. Che si tratti di un’espropriazione non vi è dubbio, visto che i proventi dell’operazione di cessione non rimarrebbero in seno alla Rai ma sarebbero devoluti al Governo. Inoltre, la concessionaria dovrebbe pagare l’affitto delle torri al cessionario, con doppio danno (erariale).

E pensare che oggetto della Concessione erano esclusivamente gli impianti della rete (D.P.R. 28 marzo 1994): ” La concessione comprende: a) l’installazione e l’esercizio tecnico degli impianti destinati alla diffusione di programmi sonori e televisivi ed i connessi collegamenti di tipo fisso necessari per la produzione e la distribuzione; b) la trasmissione di programmi mediante gli impianti predetti, sia all’interno che all’estero, nel rispetto degli indirizzi generali formulati dalla commissione parlamentare per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, a norma dell’art. 4 della legge 14 aprile 1975, n. 103, delle altre disposizioni di legge in materia radiotelevisiva e dell’autonomia decisionale della RAI.”

L’art. 45 del Testo unico sui media audiovisivi (D Lgs n. 177/05) prevede tuttora, ma per fonte di rango primario, tra i compiti del servizio pubblico stabiliti per legge: ” Il servizio pubblico generale radiotelevisivo, ai sensi dell’articolo 7, comma 4, comunque garantisce: la diffusione di tutte le trasmissioni televisive e radiofoniche di pubblico servizio della società concessionaria con copertura integrale del territorio nazionale, per quanto consentito dallo stato della scienza e della tecnica”. La copertura integrale del territorio nazionale è dunque obbligo di servizio pubblico e per garantirla la concessionaria deve possedere una rete dedicata, fornita delle necessarie ridondanze tecniche a garanzia degli utenti, garanzie che non possono essere conseguite, se non pregiudicando il servizio, mediante operatori di rete privati che rispondono a logiche di mercato e non di servizio agli utenti come cittadini (e non come consumatori).

L’isolato provvedimento che obbligasse la concessionaria pubblica radiotelevisiva a disfarsi dello strumento di diffusione capillare della programmazione di servizio pubblico altererebbe un sistema ordinamentale consacrato da trent’anni di giurisprudenza costituzionale, giurisprudenza che ha più volte avvertito il Governo di astenersi dall’influenzare, direttamente o mediante i cordoni della borsa, la radiotelevisione pubblica garante dei valori del pluralismo e della tutela delle minoranze. Peraltro, favorire la costituzione di un’ulteriore piattaforma trasmissiva privata appare inutile ed antistorico, quando è noto che il mito della piattaforma unica vagheggiato dalla legge Maccanico è svanito, e ogni piattaforma trasmissiva si è trasformata in aggregatore di contenuti e commercializzatore di marchi editoriali. Non esiste rete, neppure quella formatasi di recente con la riunione di 5 MUX Espresso/TIMB, che limiti la propria attività all’affitto delle torri o della capacità trasmissiva senza traguardare il proprio reale orizzonte editoriale.

A prescindere da questa gravissima distorsione dell’ordinamento del servizio pubblico radiotelevisivo, il decreto legge si segnalerebbe in ogni caso, per i suoi molteplici profili di illegittimità, come provvedimento in contrasto con i seguenti principi costituzionali:

a) Violazione dell’art. 3 Cost. per aver imposto tra le società sotto il controllo pubblico solo alla Rai il contributo di 150.000.000 di euro, con evidente disparità di trattamento nei confronti degli altri soggetti in analoga posizione giuridica, posto peraltro che la Rai non entra nel perimetro delle società che contribuiscono al bilancio consolidato dello Stato (non essendo una partita di giro, il trasferimento dei 150.000.000 di euro è un’espropriazione o un’imposizione tributaria velata, e dunque illegittima).

b) Violazione dell’art. 3, 43, 41 Cost. per aver coartato la libertà di impresa e per aver compromesso la funzione pubblica di istituto prevista dalla legge di settore indicando scopertamente in Rai Way e solo in Rai Way la società da cedere (traducendosi, peraltro, la cessione “consigliata” dal Governo in una vera e propria sub-concessione di servizio pubblico, con violazione del sistema della legge che riserva al legislatore l’individuazione della società incaricata del servizio pubblico) .

c) Violazione dell’art. 77 Cost. per la particolare carenza dei doverosi requisiti di azione straordinaria, necessità ed urgenza del provvedimento, non essendoci alcuna obbligatoria connessione tra la individuazione della Rai (e della sola Rai), di Rai Way (e della sola Rai Way) come soggetti “prescelti” alla contribuzione in ordine a provvedimenti generali di perequazione economica che in funzione di riequilibrio incidono su diritti soggettivi tutelati dalla Costituzione e sulla funzione pubblica a servizio della collettività (per il che si predilige sostituire le garanzie democratiche dell’informazione, di grandissimo impatto, con garanzie economiche, di incerta valutazione).

d) Violazione dell’art. 23 Cost. per la sostanziale modificazione delle aliquote a carico dei contribuenti che, a causa del mancato riversamento del canone Rai alla concessionaria pubblica, vedono accrescere oltre i parametri di legge la loro contribuzione alla leva fiscale generale, mediante lo spostamento di una imposta di scopo ad imposta generale sui redditi.

e) In ultimo, deviare le risorse provenienti da un’imposta di scopo alla leva generale costituirebbe un’illegittima doppia imposizione dei contribuenti, che vedrebbero in tal modo destinati ad uso diverso e indifferenziato, per il quale hanno già contribuito ex art. 53 Cost., un contributo di imposta finalizzato dalla legge a presidio del finanziamento di un servizio di grado costituzionale per l’attuazione dei principi di libertà di espressione, eguaglianza, realizzazione della persona nel contesto sociale.


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