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Una lezione che viene dal passato. Erich Priebke, la violazione dei diritti umani e la non credibilità del sistema internazionale

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Per l’eccidio delle Fosse Ardeatine avvenuto a Roma nel 1944 la Corte d’Appello Militare condannava all’ergastolo l’ex capitano delle SS Erich Priebke e l’ex maggiore Karl Hass. L’ultima sentenza che chiuse l’iter processuale arrivò 17 novembre 1998 quando la Corte di Cassazione si pronunciò per la conferma definitiva della condanna all’ergastolo che confermò la sentenza emessa il 7 marzo precedente. Pochi mesi dopo, anche a causa della sua età avanzata, gli venne concesso di scontare la pena agli arresti domiciliari.
E’ morto l’11 ottobre 2013 sul suo divano, alla veneranda età di cent’anni. Nel “testamento umano e politico” rinvenuto nella sua abitazione, rivendicava con orgoglio il suo passato, sostenendo che l’attentato di via Rasella – operato dai GAP comunisti – fosse fatto con l’intento di provocare una rappresaglia “che avrebbe potuto scatenare una rivolta della popolazione” e ha negato l’evidenza dell’Olocausto.

La Sentenza della Corte Suprema di Cassazione, datata 16.11.1998, giunse al suo verdetto accertando che Priebke avrebbe avuto il dovere di disobbedire a un ordine palesemente criminoso, “avente ad oggetto l’esecuzione di un barbaro eccidio in danno di prigionieri inermi, in violazione sia del diritto bellico che dei più elementari princìpi umanitari dello ius gentium”. Accertò, inoltre, che Priebke collaborò attivamente all’eccidio in tutte le sue fasi con piena convinzione, con zelo e con adesione cosciente e deliberata, dunque non un ordine a lui impartito bensì – ha accertato il tribunale – un vero e proprio “accordo criminoso”, fra lui e gli altri ufficiali delle SS, finalizzato a realizzare l’eccidio. D’altronde come già aveva stabilito la Sentenza del Tribunale Militare di Roma, del primo agosto1996, su di lui non fu esercitata alcuna minaccia né coazione psicologica da parte dei suoi superiori, e che nessun immediato pericolo di vita lo sovrastava qualora si fosse rifiutato di partecipare alla strage. Non fu quindi mai accettata la tesi – sostenuta dai suoi avvocati – secondo cui: obbedì a degli ordini e come tale non poteva essere ritenuto colpevole.

Lui come altri ufficiali – e quindi non solo i gerarchi nazisti – è stato condannato per aver violato norme del diritto bellico ma soprattutto per aver infranto i principi fondamentali dei diritti umani. Qualcuno ha sostenuto che non violare quei diritti a quel tempo e in quelle circostanze avrebbe voluto dire: trovarsi davanti ad un eroe, come lo furono i tanti Giusti tra le nazioni.

E’ bene però chiarire che gli stessi principi – ormai recepiti dal diritto internazionale e dal diritto umanitario – sono alla base dei diversi tribunali internazionali che operano contro i crimini umanitari, i crimini di guerra e i genocidi. Si tratta quindi di norme che se nel 1944 erano in qualche modo agli albori del sentire legislativo – perché proclamate solo da poche Convenzioni internazionali quali quelle di Ginevra del 1864, 1906, 1929, aventi ad oggetto più gli eserciti che i civili – oggi costituiscono i principi umanitari su cui si basa il diritto internazionale e diverse carte costituzionali.
E’ alla luce di tutto ciò e dell’anniversario di oggi, è sempre più difficile capire la sentenza del 21 agosto 2013, a carico del soldato Bradley Manning (oggi chiamato Chelsea Elizabeth) condannato a 35 anni di prigione.

Manning rischiava molto di più, è stato condannato per 20 dei 22 capi d’accusa imputatigli dalla procura militare. Denis Lind, giudice della corte marziale di Fort Meade lo ha assolto solo dall’accusa più grave, quella di connivenza con il nemico, riconoscendolo colpevole dei rimanenti reati relativi alla diffusione di notizie coperte da segreto e al possesso di software non autorizzati. Eppure aveva reso noto non piani o semplici manovre militari, ma crimini contro l’umanità, violazioni di norme contro la tortura, trattamenti disumani e degradanti, crimini di guerra: rimasti impuniti. Il sentire comune vorrebbe che fosse candidato al Premio Nobel della Pace, è invece stato condannato .
E allora come aspettarsi collaborazione nelle indagini contro la violazione dei diritti umani dei diversi contesti bellici, fiducia nell’applicazione delle sentenze dei tribunali internazionali per crimini contro l’umanità e soprattutto credibilità verso il diritto internazionale umanitario.


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