La grave lacuna normativa rilevata dal caso Bacchiddu in ordine alla carenza di tutela del giornalista digitale di fronte alle accuse di diffamazione trova una soluzione nella giurisprudenza della Cassazione secondo cui l’ unico riferimento possibile in questi casi e’ l’art. 21 della Costituzione e l’art. 10 della Convenzione UE.
Alla luce delle ultime pronunce in materia si avverte il monito sempre più forte degli Ermellini nei confronti del Legislatore, invitato a sciogliere al più presto il nodo della riforma della legge sulla diffamazione additando i principi elaborati dalla giurisprudenza delle Corti UE. In particolare il principio di tutela della stampa quale “cane da guardia della democrazia” e il principio di balance e di proporzionalità… Leggi tutto su Lsdi.it