Equo compenso, diritto di tutti i lavoratori: una proposta in parlamento

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di Maurizio Bekar e Dario Fidora

Mentre l’equo compenso per i giornalisti lavoratori autonomi pare incagliato e fortemente limitato da una delibera della commissione attuativa, c’è invece chi prende ad esempio la legge 233/2012 sull’equità retributiva dei giornalisti per estenderla a tutti i lavoratori. Cioè anche a quelli di ogni altro settore, se non inquadrati come dipendenti, applicando le condizioni del contratto collettivo più pertinente. E, per farlo, ha elaborato una proposta quasi uguale alla legge già approvata per i giornalisti. (Ma, allora, perchè in tanti affermavano che la legge 233 era fatta male, inapplicabile, da interpretare, forse anche illegittima… mentre ora invece viene ripresa per applicarla a tutti i lavoratori autonomi, anche di altri settori?).

L’iniziativa nasce dalla deputata del PD Chiara Gribaudo, che sta dando seguito assieme ad altri parlamentari ad alcune proposte avanzate da “Alta Partecipazione”, un coordinamento di associazioni di giovani, precari e professionisti di vari settori, che stanno formulando “dal basso” delle proposte d’intervento legislativo sul mondo del lavoro, il fisco, la previdenza, il diritto allo studio. Fra quelle presentate in una conferenza alla Camera dei deputati il 17 marzo scorso figurano il contratto d’inclusione, l’indennità di disoccupazione universale, il Servizio per il lavoro.

Nel frattempo, già dal maggio 2013, l’on. Chiara Gribaudo ha presentato in Commissione Lavoro della Camera, come prima firmataria (assieme a tutti i parlamentari PD della Commissione) una proposta di risoluzione che impegni il Governo a istituire una Commissione per la valutazione dell’equo compenso, nei settori nei quali non esiste una specifica disciplina contrattuale delle retribuzioni. Commissione che abbia “il compito di definire l’equo compenso dei lavoratori subordinati, o autonomi ovvero professionisti, avuto riguardo alla natura e alle caratteristiche della prestazione nonché in coerenza con i trattamenti previsti dalla contrattazione collettiva nazionale di categoria in favore dei titolari di un rapporto di lavoro subordinato di settori contigui ovvero equivalenti”.

In questa pagina del sito web della Camera il testo integrale della proposta di risoluzione:

http://banchedati.camera.it/sindacatoispettivo_17/showXhtml.Asp?idAtto=3338&stile=7&highLight=1&paroleContenute=%27RISOLUZIONE+IN+COMMISSIONE%27

Di seguito, invece, la bozza della proposta di legge per l’estensione dell’equo compenso a tutti di lavoratori, di ogni settore, se non coperti da un Contratto collettivo di lavoro nazionale (il testo della legge 233/2012 approvata per i giornalisti, che è quasi uguale, è disponibile qui:

www.facebook.com/notes/giornalisti-freelance-httpfreelance20ningcom/equo-compenso-per-i-giornalisti-freelance-e-precari-il-testo-della-legge-approva/10151251350554904

L’equo compenso, insomma, non è un legge mal fatta, incostituzionale e inapplicabile, come si sentiva dire per i giornalisti freelance, ma un diritto di tutti i lavoratori, che discende dall’art. 36 della Costituzione. Quello sì, troppo spesso, volutamente ignorato e inapplicato.

[di seguito la bozza della proposta di legge di “Alta Partecipazione” e dell’on. Gribaudo]

 

PROPOSTA DI LEGGE

ISTITUZIONE DELL’EQUO COMPENSO 

Art. 1 – Finalità, definizioni e ambito applicativo

1. In attuazione dell’articolo 36, primo comma, della Costituzione, la presente legge e’ finalizzata a promuovere l’equità retributiva di tutti i lavoratori sia titolari di un rapporto di lavoro subordinato sia titolari di rapporto di lavoro non subordinato per i quali non sia già presente una regolazione dei salari ovvero dei compensi prevista dai contratti collettivi sottoscritti dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

2. Ai fini della presente legge, per equo compenso si intende la corresponsione di una remunerazione proporzionata alla quantità e alla qualità del lavoro svolto, tenendo conto della natura, del contenuto e delle caratteristiche della prestazione nonchè della coerenza con i trattamenti previsti dalla contrattazione collettiva nazionale di categoria sottoscritta dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

Art. 2 – Commissione per la valutazione dell’equo compenso nel lavoro

1. E’ istituita, presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, la Commissione per la valutazione dell’equo compenso, di seguito denominata «Commissione».

2. La Commissione è istituita entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge ed è presieduta dal Ministro del Lavoro ovvero da suo incaricato.

Essa e’ composta da:
a) un rappresentante del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
b) un rappresentante del Ministero dello sviluppo economico;
c) Tre rappresentanti delle associazioni dei datori di lavoro e dei professionisti comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;
d) Tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;
e) Un rappresentante del CNEL.

3. Entro due mesi dal suo insediamento, la Commissione, valutate le prassi retributive nei settori o per le modalità lavorative per le quali si registra o viene segnalata l’assenza di una specifica regolazione dei compensi:

a) definisce l’equo compenso dei lavoratori subordinati ovvero autonomi ovvero professionisti, ivi comprese le attività riferibili all’Enpals e la parte di prestazione lavorativa connessa alla cessione del diritto d’autore, avuto riguardo alla natura e alle caratteristiche della prestazione nonchè in coerenza con i trattamenti previsti dalla contrattazione collettiva nazionale di categoria in favore dei titolari di un rapporto di lavoro subordinato di settori contigui ovvero equivalenti.

b) La Commissione definisce l’equo compenso entro 60 giorni dalla segnalazione di assenza di equo compenso ovvero dalla verifica diretta di assenza dello stesso.

c) Il compenso viene istituito, entro 30 giorni dall’espressione della Commissione per ogni singolo settore o ambito, con apposito decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali.

4. La Commissione dura in carica tre anni. Alla scadenza di tale termine, la Commissione cessa dalle proprie funzioni.

5. Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali provvede all’istituzione e al funzionamento della Commissione avvalendosi delle risorse umane, strumentali e finanziarie di cui dispone. Ai componenti della Commissione non e’ corrisposto alcun compenso, emolumento, indennità o rimborso di spese.

Art. 3 – Relazione annuale

1. Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali trasmette ogni anno una relazione alle Camere sull’attuazione della presente legge.

Art. 4 – Clausola di invarianza finanziaria

1. Dall’attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.


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