Cassazione: il diritto di cronaca vale anche sul web

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La Suprema Corte si è espressa sul ricorso del Fatto Quotidiano all’oscuramento di due articoli sull’ex presidente del Consiglio Superiore dei Beni Culturali Carandini

Con la sentenza n. 10594/2014 il 5 marzo scorso la Corte Suprema di Cassazione afferma che il diritto di cronaca vale anche sul web e raccomanda la “massima cautela nell’esercizio del sequestro preventivo per gli articoli pubblicati online”. Blog, e-mail, newsgroup e newletters possono essere oggetto di sequestro, afferma la Corte, in quanto non godono delle speciali tutele che la legge italiana attualmente riconosce solo ai prodotti stampati, ma allo stesso tempo l’esimente del diritto di cronaca si applica a qualsiasi manifestazione pubblica del pensiero, se i fatti descritti sono veri, di interesse pubblico e riportati con la dovuta continenza.

LA VICENDA CARANDINI – La Cassazione si è espressa sul ricorso presentato dal legale del Fatto Quotidiano, dopo due articoli dell’inizio del 2012 in cui si denunciava un conflitto d’interessi riguardante l’allora presidente del Consiglio Superiore dei Beni Culturali, Andrea Carandini, che avrebbe ricevuto finanziamenti pubblici per il restauro di un castello di sua proprietà, e la cui figlia, titolare di una casa di produzione, avrebbe goduto di un finanziamento per un documentario. Gli articoli, pubblicati nell’edizione cartacea della testata, erano stati riprodotti anche sulle pagine web di Saturno, inserto culturale del quotidiano.

Carandini rispose all’accusa, definita pretestuosa, sul Giornale dell’arte del 20 marzo successivo, ma poi si rivolse anche alla magistratura, per il reato di diffamazione a mezzo stampa. Gli articoli vennero sottoposti a sequestro preventivo, confermato poi dal Tribunale del Riesame di Roma. Il quotidiano ha fatto ricorso sostenendo l’illeggittimità del sequestro e il diritto di critica ed ora la Cassazione ha rinviato la decisione ad un nuovo esame del tribunale di Roma.

LA DECISIONE DELLA CASSAZIONE – La Suprema Corte ha affermato in primo luogo che la tutela della libertà di espressione e del pensiero, sancita dall’articolo 21 della Costituzione italiana, vale ovunque e sempre, al di là del mezzo usato per comunicare, ma che “gli spazi comunicativi sul web […] non godono della speciale protezione prevista per la libertà di stampa”, ovvero che, non essendo appunto ‘stampati’ (“Sono considerate stampe o stampati, ai fini di questa legge, tutte le riproduzioni tipografiche o comunque ottenute con mezzi meccanici o fisico-chimici, in qualsiasi modo destinate alla pubblicazione”, recita la legge sulla stampa del 1948), blog, mailing list, chat etc sono sequestrabili, a differenza della ‘stampa’ propriamente detta. Il ricorrente (il Fatto Quotidiano) dunque non può invocare la legge sulla stampa (che stabilisce il divieto di censure e regola rigidamente la disciplina del sequestro) per sostenere che il sequestro fosse illeggittimo.

RICHIAMO AL LEGISLATORE – Tuttavia la Cassazione, pur riaffermando la “non assimilabilità del mondo telematico a quello della carta stampata” ha richiamato l’attenzione sulla necessità di adeguare ai tempi la legislazione vigente in materia, “a testimoniare che la nostra Carta fondamentale non tutela alla stessa maniera la manifestazione del pensiero che ha trovato ospitalità sulla “carta stampata” e quella che si diffonde attraverso altri media”. Un “intervento del legislatore” dunque, “sarebbe quanto mai auspicabile”.

Per un altro verso però la Corte ha accolto la richiesta dei legali del quotidiano romano di rimettere in discussione la decisione del Riesame, perché “le notizie di cronaca, le manifestazioni di critica, le denunzie civili” sono sempre e comunque “espressione di un diritto di libertà”, al di là del mezzo. Quindi il diritto di cronaca, sempre che sia esercitato correttamente (verità sostanziale, continenza verbale, interesse pubblico della notizia) vale anche sul web e stabilisce una “causa di esclusione dell’antigiuridicità”: in altre parole, anche se un contenuto lede la reputazione di qualcuno, se sussistono le condizioni appena esposte, il sequestro non può essere applicato.

Per questa ragione un nuovo esame del tribunale dovrà stabilire se quegli articoli del Fatto descrivevano o meno fatti veri, di interesse pubblico e avevano descritto il tutto con continenza.

FC-MF

Da ossigenoinformazione.it


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