La fine del privilegio feudale era nell’aria: con l’ordinanza 49/13 la Corte Costituzionale aveva già chiarito che le Aziende Sanitarie Locali sono enti pubblici economici, esercenti la loro attività al pari di qualunque azienda privata ed in quanto tali non meritevoli di quella sostanziale immunità – mascherata da impignorabilità – garantita loro da una lunga catena di norme vergognose, sulla cui legittimità costituzionale occorreva fare chiarezza.
Va ricordato, infatti, come le ASL delle Regioni commissariate o in piano di rientro dai debiti sanitari (quelle dal lazio in giù) fossero – fino a ieri – “impignorabili”, prima in virtù delle leggi di stabilità 2010 e 2011 e poi di quella “superlativa” legge 189/2012 (CD legge Balduzz) che, per il terzo anno consecutivo, le aveva messe al riparo da azioni esecutive, incurante del fatto che ciò avrebbe decretato l’inesorabile fallimento di aziende creditrici, farmacie in testa. Con sentenza 186/2013 di qualche giorno fa (3 luglio) la Consulta ha finalmente ristabilito l’ordine, stabilendo che le norme sull’impignorabilità violano l’art 111 della Costituzione sul giusto processo, perchè alterano “le condizioni di parità tra litiganti, ponendo la parte pubblica in una posizione di ingiustificato privilegio”.
Da domani, dunque, ogni cittadino o azienda in possesso di titolo esecutivo, potrà far valere i propri diritti e pignorare i beni delle ASL debitrici, sperando di trovare soldi o cespiti, giacchè molte di loro sono talmente disastrate da invocare l’unica soluzione possibile:il fallimento.Istituto non ancora (speriamo per poco) giuridicamente contemplato.
*Avvocato – Presidente di Osservatorio Sanità, associazione a tutela di vittime di errori medici