L’Informazione che ci salverà

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Il Freedom of Information Act (FOIA), letteralmente legge sulla libertà di informazione, è un provvedimento adottato in oltre 80 paesi del mondo e sancisce il diritto di chiunque di accedere alle informazioni della Pubblica Amministrazione (es. documenti, dati piuttosto che comunicazioni istituzionali, in alcuni casi anche riservate, e-mail, ecc.), a prescindere da un interesse diretto e senza l’obbligo di motivare la richiesta. Anche la mera curiosità è ragione sufficiente. Così come quel senso civico oggi un po’ sbiadito, che pure fa di ciascuno di noi un cittadino naturalmente interessato alla gestione della cosa pubblica, in quanto tale.

Le uniche restrizioni all’accesso di tali informazioni sono solo quelle legate alla necessità di proteggere alcuni interessi costituzionalmente tutelati, quali la sicurezza nazionale e la privacy – senza che questa diventi lo spettro da agitare, spesso a sproposito, contro il diritto di sapere delle persone.

Anche perché, come ci insegnano le esperienze statunitensi e di altri paesi che da anni hanno un FOIA, tali norme sono utili non solo a tutelare diritti individuali, ma anche e soprattutto a rafforzare la democrazia, a favorire lo sviluppo economico, a migliorare l’efficienza della PA e, non ultimo, a contrastare efficacemente la corruzione.

Grazie al FOIA, se un cittadino volesse conoscere le valutazioni che hanno portato all’assegnazione di un bando pubblico, qual è il criterio e la documentazione alla base del calcolo (?) del numero degli esodati, cosa contengono le relazioni delle commissioni di Camera e Senato, piuttosto che i dati dei controlli (quando avvengono) sulla sicurezza delle scuole o degli ospedali del proprio quartiere, potrebbe fare richiesta di accesso ai relativi atti, per definizione pubblici, presso l’Amministrazione competente. E ottenerli! In pratica, con il FOIA qualunque cittadino ha il diritto di richiedere informazioni circa l’operato pubblico, e la PA ha l’obbligo di rispondere, in un periodo di tempo ragionevole (generalmente entro 20 giorni lavorativi).

Tutto ciò, purtroppo, non solo non è contemplato, ma è esplicitamente vietato dalla legge italiana.
Ciò nonostante gli ultimi controversi provvedimenti che – contrariamente a quanto affermato dalla Presidenza del Consiglio dell’ex governo Monti e ripreso acriticamente dalla stampa generalista – non hanno introdotto alcun FOIA in Italia.

Eppure, per adeguare la legge italiana a quella di tanti altri Paesi democratici, non sarebbe necessario neanche scrivere una nuova legge, ma basterebbero, per cominciare, tre chiare abrogazioni alla normativa attuale (Legge 241/1990):

  • eliminare la restrizione che consente l’accesso ai documenti pubblici unicamente a coloro che hanno un interesse “diretto, concreto e attuale” e giuridicamente tutelato[1];
  • eliminare l’obbligo di motivare la richiesta d’accesso ai documenti[2]. Dovrà essere caso mai la PA a motivare un eventuale diniego all’accesso;
  • abrogare il divieto di accedere ai documenti pubblici al fine di esercitare un controllo dell’operato delle Pubbliche Amministrazioni[3], equiparando quindi la normativa italiana in materia a quella del resto del mondo.

È questa la proposta che la Iniziativa per un Freedom of Indormation Act in Italia (www.foia.it) intende avanzare al nuovo esecutivo Letta, così come già aveva fatto con Monti, affinché la trasparenza invocata a ogni dove in campagna elettorale – tanto da renderla una parola passepartout, logora e svuotata di un reale significato – trovi concreta applicazione in un atto del governo che sia tempestivo e inequivocabile.

Troppe volte abbiamo saputo, e troppo spesso a cose fatte, di emendamenti peregrini infilati all’ultimo minuto in provvedimenti quanto mai provvidenziali. E altrettante volte abbiamo assistito, inermi, all’uso improprio del decreto e della “fiducia” per approvare leggi che poco avevano a che fare con gli interessi della collettività.
Sarebbe bello, per una volta, che un governo ricorresse a tali espedienti “eccezionali” per adottare una misura di civiltà e democrazia, allo stesso tempo carica della potenza simbolica necessaria a riavvicinare cittadini e istituzioni su un piano di ritrovato dialogo e parità, nonché vero e proprio strumento di controllo dell’attività amministrativa e di partecipazione della società civile ai meccanismi decisionali (una partecipazione ex-ante, quindi, e non ex-post).

Ad un anno dalla nascita della Iniziativa trasversale apolitica e dal basso, che conta tra i suoi promotori anche Articolo 21 – quello che prima era un principio scarsamente intellegibile (Freedom of Information Act) o un acronimo infelice (FOIA),  ora è un punto entrato finalmente anche nell’agenda di un governo italiano. È un traguardo importante, ma non sufficiente. È necessario, infatti, che tutto questo non resti lettera morta.

E perché ciò sia possibile, l’impulso al governo dovrà giungere dalla consapevolezza e dalla mobilitazione della società civile perché – tanto per provare a ridare vigore a un altro cliché dei nostri tempi – l’informazione e il diritto di sapere  sono un bene comune essenziale e un diritto umano universalmente riconosciuto.

* promotore del FOIA per un completo diritto di accesso dei cittadini ai documenti della pubblica amministrazione



[1] All’art. 22 comma 1 lett.a) della l. n. 241/1990, sono soppresse le parole “degli interessati” (per “diritto di accesso”, il diritto degli interessati di prendere visione e di estrarre copia di documenti amministrativi); all’art. 22, comma 1 è soppressa l’intera lett. b (si intende per “interessati”, tutti i soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi pubblici o diffusi, che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l’accesso).

[2] Nell’art. 25, comma 2 sono soppresse le parole “deve essere motivata. Essa” (Art. 25, c. 2. La richiesta di accesso ai documenti deve essere motivata. Essa deve essere rivolta all’amministrazione che ha formato il documento o che lo detiene stabilmente).

[3] L’art. 24 comma 3 è soppresso (Non sono ammissibili istanze di accesso preordinate ad un controllo generalizzato dell’operato delle pubbliche amministrazioni).


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