ASL e paracaduti: fuori uno

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A mente dell’ art 14, CC. 1-1 BIS, D.L. N. 669/96, prima di 120 giorni, il creditore non può procedere ad esecuzione forzata né alla notifica di atto di precetto nei confronti dell’amministrazione dello stato e degli enti pubblici NON economici. Ciò comporta che nessun cittadino –  o imprenditore, definizioni spesso coincidenti – in possesso di una sentenza di condanna nei confronti di un ente pubblico, possa far valere i suoi diritti prima che siano trascorsi 120 giorni dalla notifica della sentenza stessa.

La ratio della norma sta nella “necessità” di concedere alla Pubblica Amministrazione, oberata di impegni, maggior tempo per organizzarsi e onorare i propri debiti con ritardata tempestività. Tra i beneficiari rientrerebbero anche le ASL, enti che per volontà dello stesso legislatore dovrebbero occuparsi dell’ ‘organizzazione finanziaria e gestionale delle prestazioni sanitarie”. Dunque, per definizione, enti economici “inspiegabilmente” ricompresi nel calderone dei soggetti privilegiati.

Ma un passo avanti verso la normalità è stato fatto: con illuminata ordinanza 49/13 del 3 giugno 2013, infatti, la Consulta ha chiarito che “mentre gli enti locali territoriali sono dotati, sia pure in forma meno spiccata rispetto allo Stato, di poteri autoritativi che esercitano attraverso gli strumenti del diritto amministrativo, le aziende sanitarie si caratterizzano, secondo il prevalente e consolidato orientamento interpretativo, per essere enti pubblici economici esercenti la loro attività utendo iure privato. In altri termini, le ASL agiscono e perseguono interessi tipici delle aziende private. Investono, guadagnano, spendono (male) come altre aziende italiane. Quindi, teoricamente, devono onorare i propri debiti proprio come tutte le altre aziende: pena il pignoramento ed eventualmente il fallimento.

Ma se da un lato le ASL potrebbero essere oggetto di immediata azione esecutiva, dall’altro interviene in loro aiuto un altro paracadute giuridico, ovvero la vergognosa legge 189/12 che mette al riparo, per il terzo anno consecutivo, le aziende sanitarie “in rosso”. Per tutto il 2013, infatti, le ASL delle regioni commissariate o in piano di rientro dai debiti sanitari – cioè quelle maggiormente funestate da direttori generali incapaci, che hanno provocato al centro sud il fallimento di tante aziende, farmacie in testa – continueranno ad essere impignorabili. In definitiva, quindi, imprenditori o vittime di accertati errori medici muniti di regolare sentenza di condanna dovranno, nonostante l’ordinanza in esame, attendere il 1 gennaio 2014 prima di far valere in via esecutiva i propri diritti.

Oppure, confidare che la Consulta – recentemente interpellata in merito – dichiari, una volta per tutte, l’illegittimità costituzionale di una legge tra le più inique del dopoguerra, consentendo a chiunque, in possesso di un titolo esecutivo, di pignorare le ASL debitrici chiedendone, se insoddisfatti, la dichiarazione di fallimento.

*Presidente di Osservatorio Sanità, associazione a tutela di vittime di errori medici


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