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Punti essenziali per la prevenzione del conflitto d’interessi. Verso la proposta di legge di Articolo21

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La proposta elaborata, prevalentemente sulla base del testo licenziato dalla Commissione Affari costituzionali nella XV legislatura e di quello dell’associazione ASTRID, più o meno coevo, mira ad introdurre nell’ordinamento italiano una efficace disciplina del conflitto di interessi superando le forti inadeguatezze della l. n. 215 del 2004, notoriamente oggetto di parere negativo da parte della Venice Commission.

Il perno della proposta è quello di un sistema di incompatibilità concreta e controllata, secondo quanto previsto dall’ordinamento statunitense, che rimane, nel panorama internazionale, il più efficace. Tale sistema è improntato ad una logica di prevenzione (a differenza di quanto previsto dalla legge vigente) ispirata al criterio del minimo mezzo e comporta la necessità di una full and public disclosure dei beni e gli interessi dei titolari delle cariche pubbliche indicate sulla cui base un soggetto terzo (Autorità, che negli USA è l’Office of Government Ethics, almeno per i membri dell’Amministrazione) può adottare i provvedimenti più efficaci ad assicurare una totale separazione degli interessi privati da quelli pubblici da perseguire in ragione della funzione, nell’ambito degli strumenti previsti in via generale dalla legge.

I punti salienti riguardano quindi: a) i soggetti; b) gli strumenti; c) l’Autorità.

a) I soggetti. Mentre il principio generale di esclusiva dedizione agli interessi pubblici riguarda tutti i titolari di cariche o uffici pubblici, secondo quanto certamente deducibile dalla Costituzione, la proposta si concentra poi sulle cariche politiche di parlamentari, componenti del Governo e Presidente della Repubblica.Attraverso lo strumento della delega, idoneo a coinvolgere rappresentanze delle stesse autonomie, si prevede poi l’intervento sui livelli di governo territoriale. A livello emendativo è stata già proposta, almeno in via informale (siamo in attesa di eventuali testi), l’estensione ai componenti delle Autorità di Garanzia (cosa che potrebbe tuttavia porre qualche questione anche per Banca d’Italia, CNEL, ecc.), nonché all’alta dirigenza e/o posizioni di vertice negli uffici di diretta collaborazione.

b) Gli strumenti. Sono graduati in relazione alle capacità di incidere sulle decisioni da parte dei diversi soggetti interessati.

Il primo strumento, che è poi, in realtà, anche il presupposto per la predisposizione degli altri strumenti, è quello della full and public disclosure, che consente il controllo dell’Autorità, ma anche di chiunque voglia eventualmente procedervi. Esso si applica a tutti i soggetti riguardati dalla disciplina e consente all’Autorità la predisposizione degli ulteriori strumenti.

Vi sono poi le incompatibilità, previste ancora per tutti i soggetti (eventualmente con qualche gradazione per i parlamentari), al fine di prevenire i conflitti d’interessi derivanti dalla titolarità di cariche o uffici privati quando se ne assumano di pubblici. Tale aspetto sarà da coordinare con quello del gruppo, già avviato nel medesimo contesto, su incandidabilità, ineleggibilità e incompatibilità.

Per i conflitti di interessi derivanti invece dalla titolarità di interessi economici (rilevanti) è previsto l’obbligo di alienazione e/o il blind trust, concepito con rigide caratteristiche diblindness senza le quali è destinato all’inefficacia. Soltanto nel caso in cui il conflitto d’interessi, sulla base delle concrete valutazioni sia destinato ad emergere in modo del tutto sporadico e/o limitato l’Autorità può prevedere (semplicemente) precisi e comunque rigidamente controllati obblighi di astensione. Mentre quest’ultima si applica a tutti i soggetti riguardati dalla disciplina, l’obbligo di alienazione e/o il blind trust si riferisce esclusivamente al PdR e ai membri del Governo (salva estensione ai soggetti per i quali sono allo studio le proposte emendative di coinvolgimento.Per la violazione delle prescrizioni sulla prevenzione sono previste sanzioni.

c) Autorità. Dopo lunga valutazione circa l’opportunità di mantenere la competenza all’AGCM o la istituzione di una nuova Autorità quest’ultima è risultata comunque la soluzione preferibile per la grande maggioranza dei partecipanti al gruppo di lavoro. Ciò si lega al ruolo certamente centrale che tale Autorità assume nell’ambito di un sistema di incompatibilità concreta e controllata basato sul criterio del minimo mezzo. Per questo tale Autorità è assistita da particolarmente rigide garanzie di indipendenza ed imparzialità.

Nel corso della discussione è risultato nettamente prevalente l’orientamento volto ad inserire nel testo – pur nella consapevolezza della sua parziale eterogeneità rispetto al tema del conflitto di interessi – una norma sul sostegno privilegiato in relazione ai mezzi di comunicazione di massa, ripresa dalla proposta Veltroni-Zaccaria ed altri presentata all’inizio della XVI legislatura. In attesa di proposte emendative si procederà poi ad una bozza conclusiva del lavoro, salvo ulteriore coordinamento con il testo su incandidabilità, ineleggibilità e incompatibilità.

* Il report di Andrea Pertici sullo stato di avanzamento del gruppo di Articolo21 sul conflitto di interessi presieduto da Roberto Zaccaria


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