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Quali limiti antitrust

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Nelle ultime ore è ripresa la discussione sul tema dei limiti antitrust nel mercato televisivo, soprattutto per quel che riguarda la pubblicità. Sul punto tuttavia é necessario svolgere alcune considerazioni generali assenti dal dibattito di questi giorni. 1. Il sistema dei media non é un mercato qualunque, per esso debbono valere norme più penetranti in funzione della tutela del pluralismo. Le forme di tutela, in attuazione dell’art. 21 della Costituzione, debbono essere perciò più forti rispetto a quelle previste a presidio della concorrenza.
2. Le risorse economiche di questo mercato debbono essere considerate come elementi costitutivi del suo assetto pluralistico. Di conseguenza, la disciplina sui limiti della raccolta di queste risorse, in particolare della pubblicità, deve essere tale da garantire adeguatamente il pluralismo.
3. Le soglie di raccolta non possono essere troppo alte, tenuto conto che sotto l’egida dell’art. 21 non é concepibile una posizione di dominanza invece ammessa nella normativa antitrust.

Fatte queste premesse, é utile ricordare qual’è l’attuale regolamentazione delle risorse nel sistema dei media. La Gasparri incentra tutto sul cosiddetto SIC (sistema integrato delle comunicazioni), un calderone in cui confluiscono le più svariate risorse e sul cui monte complessivo larghissimo vanno poi applicate, inutilmente, le soglie limite. Questo é noto a tutti. Meno noto è il fatto che la stessa legge impone all’Agcom di definire comunque i mercati interni al SIC e di verificare se all’interno di ciascuno di essi vi sia un soggetto in posizione dominante. A questo punto è necessaria una piccola digressione storica.

L’Agcom due anni fa, dopo una strenua battaglia interna da cui ovviamente sono uscito sconfitto, ha deciso che la pubblicità non costituisse un mercato a sé nell’ambito del SIC. Questo ha impedito che si potesse successivamente verificare la posizione di dominanza di Publitalia e di conseguenza intervenire con le misure di correzione previste dalla stessa legge. Si poteva dunque intervenire anche nell’attuale quadro legislativo e non si è fatto. Nell’apprestarsi a modificare le regole sulla raccolta pubblicitaria non bisogna mai dimenticare il ruolo che poi viene assegnato alle Autorità.

Alcuni suggerimenti finali. Senza stare a sbattere la testa, si prendano a modello le legislazioni in materia degli altri paesi europei, in verità un po’ più severe del 45% di limite alla raccolta di cui si parla. Si riformi contestualmente la disciplina della rilevazione degli indici di ascolto. Si faccia una considerazione del tema anche con riferimento ad altre risorse del sistema (es. ricavi pay). Ed, infine, si faccia davvero ciò che si annuncia. Sembra strano dirlo, ma molti di noi sono provati dalle delusioni. Solo l’ostinazione ci ha salvato in questi anni.


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