Se la ridda di sentenze degli austeri tribunali di Milano avverso Bankit e soprattutto ostili al grande governatore Antonio Fazio avevano lasciato perplessi (almeno noi addetti ai lavori); se un briciolo di resipiscenza c’era sembrato di cogliere nella decisione assolutoria della Corte di Appello meneghina, ora dobbiamo versare lacrime amare per una doppia censura della CASSAZIONE, dissolvente ogni fisionomia costituzionale del governatore della Banca d’Italia.
Vecchio articolo 1 della legge bancaria del ‘36: “la raccolta del risparmio fra il pubblico sotto ogni forma e l’esercizio del credito sono FUNZIONI DI INTERESSE PUBBLICO .. ” E per di pù “tali funzioni sono esercitate da Istituti di credito di diritto pubblico, da Banche di interesse nazionale, da Casse di Risparmio e da Istituti, Banche ed imprese private a tale fine autorizzati.”
Legge fascista si dirà: sì, certo ma per ermeneutica consolidata nella giurisprudenza e nella dottrina, quella legge è stata acquisita ed immessa nello spirito della nuova Repubblica Italiana democratica con il suggello dell’art.44 della Costituzione: intangibile quindi con ordinaria deregolamentazione.
Succede che un D.LGS del 1993 spazza via ogni aspetto di superiore difesa pubblica del risparmio e l’art. 1 diventa una sequela retorica di vacue “definizioni”. Che astuzia!! Il Governatore viene espunto da organo tutorio, ma anche di vigilanza attiva, di autorità di indirizzo del credito e del risparmio e resta solo come una sorta di amministratore delegato di comune azionaria a nome Banca d’Italia, salvaguardata ovviamente ogni prerogativa giuspubblicistica. Paradossalmente l’equivoco ex art. 10 in odore di stridore costituzionale viene anteposto di tre numeri e tale e quale risorge come ai tempi del fascismo: si salvaguarda quella specie di tribunale speciale che è l’attribuzione del giudizio di procedibilità penale al Governatore. Per vicende rimaste esemplari nella storia del mondo bancario italiano di questo dopoguerra, pur tuttavia quel potere là – pericoloso ed increscioso – si era ridotto ad un mero varco non ostativo per il passaggio alla giustizia ordinaria delle condotte antidoverose delle banche et similia.
Sarà per effetto di queste follie legislative, sarà per altro, fatto sta che a Milano sede della più autorevole dottrina giuspubblicistica dell’ordinamento sezionale del credito a partire dal capo scuola Giovanni Pratis, si derubrica la figura a rilievo costituzionale del Governatore e lo si riduce a “vigile equidistante” della privatistica legge sull’OPA. Le funzioni giuspubblicistiche di vigilanza creditizia e di indirizzo della politica monetaria e creditizia cassate per sentenza pretorile,
Speravamo in un ritorno al rigore dell’alta scuola di diritto costituzionale ed amministrativo italiana da parte della Cassazione. Nulla, il teorema Ichino ribadito, rimarcato, adottato. Così si costruisce un “misfatto” e lo si inquadra in un “fatto” onde applicare una “norma”, addirittura di grande dissolvenza penale.
Noi speriamo che con la prossima legislatura, esaurita la rottamazione ove mi pare sono finiti tritati anche omonimi della magistratura milanese, si abbiano scienza e coscienza per restituire autonomia costituzionale alla Banca d’Italia e ripristinare la figura sovraordinata del Governatore della Banca d’Italia, specie per le gravosissime responsabilità in seno alla BCE.