Diffamazione. Maggiore tutela per la stampa locale: un vantaggio per tutti

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“Questa è la stampa, bellezza. La stampa. E tu non puoi farci nulla”. Sono, queste, le parole pronunciate da Humphrey Bogart nel film “L’ultima minaccia” (1952). Parole che, universalmente, ci consegnano l’immagine più plastica, direi, dell’essenza stessa che il giornalismo (non solo investigativo) assume nelle democrazie occidentali. Il giornalismo come vero e proprio contro-Potere al servizio dei cittadini. E della Democrazia: perché soltanto una informazione corretta può garantire la formazione di quella Pubblica Opinione che è alla base di ogni voto e dunque alla base di una cittadinanza consapevole. Tuttavia, le storture del sistema informativo nazionale sono sotto gli occhi di tutti. Così come sotto gli occhi di tutti vi sono le difficoltà, a volte anche tragiche, nelle quali si trovano le testate o i giornalisti nazionali che tentano, giorno dopo giorno, di svolgere con coscienza la propria professione. E, a tal proposito, il tema delle querele nei confronti dei giornalisti, per il reato di diffamazione, è, di certo, una delle questioni più rilevanti in relazione alla attività della libera stampa, tanto più in relazione a quel ruolo, che la stessa stampa dovrebbe avere: il ruolo di cane da guardia del potere, come è stato enunciato, finanche, dalla Convenzione europea dei diritti dell’uomo (CEDU) allorchè, in più sentenze, i giudici dell’Alta Corte apertamente discutono di “giornalismo watch dog”.

Tuttavia, se la temerarietà di molte delle azioni civili e penali intraprese nei confronti dei giornalisti è evidente, ritengo importante fare piena luce e porre all’attenzione pubblica il problema che queste azioni pongono se rivolte nei confronti di giornalisti locali, operanti in piccole realtà periferiche e senza robusti gruppi editoriali alle spalle. Nella mia attività di avvocato difensore, spesso a sostegno di giornalisti e testate giornalistiche, in più occasioni mi sono occupato di querele per diffamazione al limite della temerarietà, tanto più in una terra, la Sicilia, in cui non soltanto il giornalismo investigativo è impresa ardua, ma anche il semplice racconto dei fatti diviene improbo e fonte di guai. Sono convinto che maggiore debba essere l’attenzione della pubblica opinione, degli operatori del diritto ed anche della grande stampa, perché, se indiscutibile è il ruolo che quest’ultima svolge nei confronti delle questioni di rilevanza nazionale, altrettanto indiscutibili sono il ruolo che la stampa locale ha nei confronti del Potere e la responsabilità che ha nei confronti delle varie comunità in cui opera. Sul punto ritengo interessante una impostazione giurisprudenziale che, lentamente, sta divenendo maggioritaria, in particolare nelle pronunce di merito dei Tribunali italiani.

Ed infatti, molto spesso, i giudici, sia nei procedimenti penali per diffamazione che nei giudizi civili per il risarcimento del danno conseguente la lesione della reputazione, ritengono che quel bilanciamento che sempre si opera tra il diritto soggettivo dell’onore e della reputazione e il diritto alla libera espressione del pensiero (nel diritto penale quest’ultimo diritto assume il valore di una causa di giustificazione) debba prevedere un maggiore favore proprio per la libera manifestazione del pensiero ed in particolare per l’esercizio del diritto della libera stampa. Il perché di questo ragionamento è presto detto: i giudici, infatti, ritengono che a livello locale il ruolo della libera stampa debba essere maggiormente tutelato, rinvenendo addirittura un quid pluris rispetto alla tutela che si attribuisce alla stampa nazionale. Questa affermazione, che può sembrare eccessiva, ha una profonda logica, e non soltanto giuridica. Gli atti posti in essere da una amministrazione comunale, provinciale o regionale, i casi di mala-politica locale, episodi che pongono in discussione l’Etica pubblica, sono circostanze che devono essere poste a conoscenza delle comunità locali, perché più profondo e diretto è il rapporto di queste ultime con le Istituzioni locali.

Ecco perché fra la reputazione di un soggetto, che pur rivesta un ruolo pubblico o comunque di rilevanza pubblica, ed il diritto di una comunità locale di venire a conoscenza di fatti e questioni inerenti quel soggetto, è quest’ultimo diritto a prevalere. Naturalmente, questo indirizzo giurisprudenziale non fa venir meno le mille preoccupazioni che attanagliano un giornalista locale dinanzi ad un procedimento civile o penale. Preoccupazioni legate, ad esempio, alla circostanza che le testate locali spesso non hanno alle spalle importanti e ricchi gruppi editoriali o al fatto che, magari, la stessa minaccia di querela o di citazione in giudizio assume un connotato deterrente nei confronti del giornalista, posto innanzi al rischio di dover pagare somme cospicue sull’altare della propria professione. Non può, poi, tacersi, e non sembri una mera banalità, del tempo che lo stesso giornalista deve sottrarre alla propria professione, fosse anche per la preparazione, con il proprio legale, di adeguate memorie difensive.

Professionalmente, per esempio, auspicherei che più spesso nei giudizi si desse attuazione al dettato codicistico di cui all’art. 96 c.p.c, la cosiddetta lite temeraria, che dovrebbe punire il soggetto soccombente che ha resistito in giudizio con dolo o colpa grave: questa circostanza, ad esempio, costituirebbe un valido deterrente nei confronti di querele o azioni civili volte alla sola intimidazione. Oppure, si potrebbe anche pensare ad un sistema che consenta la procedibilità della querela soltanto a seguito di una sorta di cauzione offerta dallo stesso querelante e che andrebbe a vantaggio del querelato nel caso di soccombenza del primo. E’ ovvio, comunque, che non si chiede l’esistenza di una sorta di impunità del giornalista locale: ciò che si denuncia è la difficoltà, rispetto ad una grande testata, di affrontare un procedimento giudiziario, civile o penale.

Una maggiore tutela dei giornalisti locali, anche a livello professionale, sarebbe, credo, a vantaggio non soltanto degli stessi, ma soprattutto di una informazione limpida ed efficace, tanto più (e chiedo scusa se lo ribadisco) in regioni italiane, come la Sicilia, in cui sussistono, anche non indifferenti questioni legate, finanche, alla tutela fisica del cronista. La questione che ho inteso porre interroga, dunque, non soltanto l’intera classe giornalistica, ma anche la professionalità di noi avvocati che dovremmo, talvolta, valutare con maggiore scrupolo la fondatezza delle richieste che il cliente, presunto diffamato, pone.

*l’autore è avvocato a Marsala e si occupa di casi di diffamazione e querele temerarie


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