Via libera all’unanimità dalla commissione Cultura della Camera in sede legislativa al testo che regola la remunerazione dei giornalisti free lance.
COSA PREVEDE LA LEGGE. L’articolo 1 spiega che per ‘compenso equo’ si intende la corresponsione di una remunerazione proporzionata alla quantità e alla qualità del lavoro svolto, tenendo conto della natura, del contenuto e delle caratteristiche della prestazione, nonché della coerenza con i trattamenti previsti dalla contrattazione collettiva nazionale di categoria. L’articolo 2 prescrive, invece, l’istituzione, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge, della Commissione per la valutazione dell’equo compenso.
COMMISSIONE PER VALUTARE L’EQUO COMPENSO. La Commissione, che dura in carica 3 anni, è istituita presso il Dipartimento per l’informazione e l’editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri, che provvede al suo funzionamento con le risorse di cui dispone. La commissione è composta di sette membri ed è presieduta dal Sottosegretario all’editoria. Definisce il compenso equo entro due mesi dal suo insediamento, valutate le prassi retributive. Nello stesso termine, la Commissione deve redigere un elenco, costantemente aggiornato, dei quotidiani, dei periodici, anche telematici, delle agenzie di stampa e delle emittenti radiotelevisive che garantiscono il rispetto di un equo compenso, dandone adeguata pubblicità.
L’ESCLUSIONE DAI CONTRIBUTI. Ai sensi dell’articolo 3, a decorrere dal primo gennaio 2013, la mancata iscrizione in tale elenco per un periodo superiore a sei mesi comporta la “decadenza dall’accesso” ai contributi in favore dell’editoria. Lo stesso articolo 3, inoltre, prevede che il patto contenente condizioni contrattuali in violazione dell’equo compenso è nullo. L’articolo 4 dispone la presentazione alle Camere di una relazione annuale sull’attuazione della legge.