Emergenza Nord Africa – Le proposte dall’ ASGI per i profughi umanitari provenienti dalla Libia

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di Asgi
La procedura ipotizzata rischia di protrarre nel tempo la definizione della condizione giuridica dei profughi, burocratizzando e non snellendo le procedure. Le soluzioni proposte dall’ ASGI al Ministero dell’Interno ed al Governo.
Con la Comunicazione del 30 ottobre 2012 la Presidenza del Consiglio dei Ministri, indirizzata alle Regioni in quanto Enti di gestione della cd. emergenza, propone un Documento di indirizzo per il superamento dell’Emergenza Nord-Africa, per una soluzione alla vicenda dei cd. profughi libici, ovverosia dei cittadini stranieri arrivati in Italia in fuga dalla guerra in Libia della primavera 2011, per i quali il Governo italiano non ha voluto adottare alcuna misura di protezione temporanea ai sensi del D.Lgs 286/98 art. 20  (come fatto invece per coloro che sono arrivati da altri Paesi del Nord Africa entro il 5 aprile 2012) ne è stata altresì riconosciuta la generale sussistenza dei requisiti per il riconoscimento di una protezione umanitaria ai sensi dell’art. 5 co.6 del TU immigrazione, rendendo necessaria la presentazione di singole domande di riconoscimento della protezione internazionale.

Nel Documento di indirizzo il Governo, pur non esplicitando il riconoscimento generalizzato della protezione umanitaria, di fatto lo sottende, invitando a far richiedere ai profughi in accoglienza singole istanze di riesame finalizzate a detta protezione.

Al riguardo, nel rilevare che ASGI ha sempre chiesto al Governo di riconoscere lo status di protezione umanitaria (che avrebbe evitato un enorme dispendio di risorse finanziarie, l’ingolfamento delle Commissioni e un contenzioso giudiziario che sta inducendo un ulteriore rilevante carico economico per lo Stato), evidenzia che la procedura ipotizzata – di nuova compilazione del modello C3 finalizzato al riesame da parte delle Commissioni territoriali e presa in carico, nuovamente, delle singole posizioni da parte di queste ultime – oltre a non essere giuridicamente corretta, rischia di protrarre nel tempo la definizione della condizione giuridica dei profughi, burocratizzando e non snellendo le procedure.

E’ noto che la cd. protezione umanitaria trova fonte e legittimazione principalmente nell’art. 5, co. 6 del TU d.lgs. 286/98 (“Il rifiuto o la revoca del permesso di soggiorno possono essere altresì adottati sulla base di convenzioni o accordi internazionali, resi esecutivi in Italia, quando lo straniero non soddisfi le condizioni di soggiorno applicabili in uno degli Stati contraenti, salvo che ricorrano seri motivi, in particolare di carattere umanitario o risultanti da obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano. Il permesso di soggiorno per motivi umanitari è rilasciato dal questore secondo le modalità previste nel regolamento di attuazione”) nonché nell’art. 19, co. 1 del medesimo TU immigrazione, ed è di competenza del Questore.

Pertanto, una volta che la Presidenza del Consiglio dei ministri abbia affermato l’esistenza dei presupposti della protezione umanitaria per i cittadini stranieri provenienti dal Nord Africa (dunque per tutti coloro che sono arrivati successivamente al 5 aprile 2012), dovrà essere il Questore (senza valutazione discrezionale) a rilasciare il permesso di soggiorno ex art. 5, co. 6 TU 286/98, senza necessità di riaprire il procedimento amministrativo relativo alla protezione internazionale, ex d.lgs. 251/2007 e dunque senza rinviare alle Commissioni.

Queste ultime dovranno, invece, valutare le istanze ancora pendenti (o perché in attesa di audizione, o perché in fase di notifica e pertanto, in entrambi i casi non definite), applicando quanto disposto dall’art. 32, co. 3 del d.lgs. 25/2008, ovverosia inviando indicazioni al Questore per il rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari.

Per queste ragioni ASGI

CHIEDE

che il Ministero dell’interno dia istruzioni:

A) alle Questure di rilasciare il permesso di soggiorno umanitario, ex art. 5, co. 6 TU d.lgs. 286/98 ai cittadini stranieri provenienti dal Nord Africa e in accoglienza in forza del d.p.c.m 12.02.2011, prorogato con d.p.c.m. 6.10.2011, che hanno già ricevuto la notifica del provvedimento di diniego della protezione internazionale su istanza degli interessati, e senza che sia necessario riaprire alcun provvedimento amministrativo di determinazione di status dinnanzi alle commissioni territoriali e fermo restando il loro diritto di agire giudizialmente per il riconoscimento di una forma superiore di protezione (Status di rifugiato e di protezione sussidiaria). Tale indirizzo deve essere esteso a tutti i profughi provenienti dalla Libia, indipendentemente dal fatto che costoro non si trovino o non si trovino più in una struttura di accoglienza., e , trattandosi di permesso di soggiorno umanitario, deve prescindere dalla sussistenza eventuali cause ostative;

B) alle Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale di definire il procedimento per la protezione internazionale, dando indicazioni alle questure di applicazione dell’art. 5, co. 6 TU 286/98, ai sensi dell’art. 32, co. 3 d.lgs. 25/2008, per tutte le posizioni non ancora definite (in quanto in attesa di audizione o con provvedimenti non ancora notificati, valendo, in questo ultimo caso, il potere di revocare in autotutela, ex art. 21-quinques L. 241/90 e s.m.). Fermo restando il riconoscimento della protezione internazionale nelle due forme principali indicate nel d.lgs. 251/2007, se sussistenti i presupposti di legge.

Si CHIEDE

altresì che il Governo proroghi per un tempo ragionevole le misure di accoglienza al fine di consentire di realizzare quelle misure di sostegno alla integrazione che (come anche riconosciuto dalla stessa Presidenza del Consiglio dei ministri) non sono state finora fatte, lasciando le persone in una condizione sospesa a causa della perdurante incertezza del loro status.

Solo in questo modo si rispetteranno le condizioni di legge e si snelliranno le procedure in corso, senza pregiudizio per i diritti dei cittadini stranieri.


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