Thyssen, operai colpevoli? Così infangano la memoria dei miei sette colleghi

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Sembrava che il tempo si fosse fermato, bloccato nel pronunciamento di quella sentenza (in coda all’articolo, ndr). Il 15 aprile del 2011 si è scritta una pagina storica nella giurisprudenza del nostro Paese. Le richieste del pm Raffaele Guariniello furono accolte, addirittura con un aumento per uno dei manager (Daniele Moroni, condannato a 10 anni e 10 mesi di reclusione per concorso in omicidio colposo, come Gerald Priegnitz, Marco Pucci, Raffaele Salerno e Cosimo Cafueri, condannati a 13 anni e 6 mesi). La parte del verdetto che ha creato maggior scalpore è quella relativa all’amministratore delegato Harald Espenhahn, a cui i giudici hanno riconosciuto il reato di omicidio volontario, decidendo per 16 anni e 6 mesi.

Numerosi furono i tentativi da parte dei difensori dell’azienda di addossare la responsabilità ai lavoratori deceduti nel rogo e al sottoscritto.
Tutti i tentativi sono falliti miseramente, considerato l’esito della sentenza di primo grado. Per queste ragioni mi risulta ancor più difficile credere a questo ulteriore, orribile tentativo di scaricare le loro responsabilità addosso ad altri, gesto ancor più raccapricciante, considerato che i soggetti a cui sono imputate le nuove responsabilità non sono in grado di difendersi.

Era palese che il tempo non si fosse fermato a quel 15 aprile. La nostra giurisprudenza prevede tre  gradi di giudizio, e quindi il processo dopo il deposito delle motivazioni della richiesta d’appello ripartirà il 28 ottobre. Ma come dicevo le parole lette dal giudice si stampavano nelle menti e nei cuori dei familiari per rispondere alla loro richiesta di giustizia e per provare a donare loro un po’ di tranquillità, smarrita probabilmente per sempre in quella tragica notte del 6 dicembre 2007.

Leggendo le motivazioni che si addurranno nel processo d’appello però quel tentativo di “infangare” la memoria dei miei sette colleghi e un tentativo sporco, vigliacco. Insieme allo stupore monta la rabbia, il dolore. Tento di soffocarlo, di gettarne via un po’ in queste poche righe ma penso, ripenso e ancora penso a quel che ho letto e a quello che sarà il percorso delle prossime udienze.
Penso alle mamme di Antonio, Roberto, Rosario, Giuseppe, Bruno, alle mogli di Angelo e Rocco, ai loro figli. Cosa proveranno loro quando leggeranno che cosa la difesa degli imputati ha preparato? come reagiranno a sentire ancora una volta che nulla di meglio è stato pensato per difendere gli imputati se non dare la colpa ai loro familiari ?

Mi pongo queste domande. E mi chiedo se siano le stesse che si è posto chi affronta questa strada  per difendersi. Credo che la risposta sia ovvia e scontata.

Non so perché ma i fantasmi delle parole che non mi hanno mai abbandonato, sono nuovamente qui, rinvigoriti da questo nuovo attacco, avrebbero dovuto fermarmi ad ogni costo, ero scomodo, e perché no, se fossi morto anch’io in quel rogo,forse avrebbero potuto tranquillamente portare avanti fino in fondo la tesi che eravamo distratti, che abbiamo perso troppo tempo,che si è intervenuti tutti, senza coordinazione ,senza attivare le procedure d’emergenza …

Non so perché anch’io quella notte non ho conosciuto lo stesso destino dei miei sette amici; me lo sono chiesto più volte, ed è legittimo che se lo siano chiesto anche i loro familiari. E ‘ una domanda a cui non riesco a dare una risposta, se non un senso, quello di trovare ed affermare la realtà di come si sono svolti i fatti in quella tragica notte, perché a nessuno sia permesso di stravolgerli.

Innumerevoli volte mi sono posto anche nella condizione di provare a perdonare, pensando davvero che  così come non c’è pace senza giustizia, non c’è giustizia senza perdono, ma quest’ultimo non va mai sostituito o confuso con la giustizia.

E’ un esercizio duro, arduo, reso ancora più difficile da queste iniziative vigliacche.

Comprendo che è lecito pensare e tentare ogni mossa per difendersi, ma quando questa viene confusa e assume tutte le caratteristiche di un insulto alla memoria, si dovrebbe avere il buon senso  di fermarsi e magari intraprendere un’altra strada.

Sicuramente nessuna mamma a cui è stato strappato brutalmente un figlio riuscirà a trovare dentro di se la forza per perdonare, ma almeno potranno ancora sperare nella pietà del Signore.

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI TORINO

La seconda Corte di Assise

Ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Visto I’articolo 533 c.p.p.;

dichiara

ESPENHAHN Herald colpevole dei reati a lui ascritti e, riconosciute le

circostanze attenuanti generiche e la circostanza attenuante di cui all’art 62 n. 6

c.p., unificati i reati dal vincolo della continuazione, lo condanna alla pena di

anni 16 mesi 6 di reclusione;

visto l’art. 29 c.p. dichiara la sua interdizione perpetua dai pubblici uffici;

visti gli art. 32 quater e 37 c.p. dichiara la sua incapacità di contrattare con la

Pubblica Amministrazione per la durata della pena inflitta per il delitto di cui

all’art. 437 c.p.

 

dichiara

PUCCI Marco colpevole dei reati a lui ascritti e, riconosciuta la circostanza

attenuante di cui all’art. 62 n.6 c.p. in relazione al reato sub D), considerata

subvalente rispetto alle contestate Fggravanti, lo condanna:

per il reato sub D) alla pena di anni 9 di reclusione;

per il reato sub A) alla pena di anni 3 di reclusione;

per il reato sub E) alla pena di anni 1 mesi 6 di reclusione;

e così complessivamente alla pena di anni L3 mesi 6 di reclusione;

visto I’art. 29 c.p. dichiara la sua interdizione dai pubblici uffici per la durata di

anni cinque;

visti gli art. 32 quater e 37 c.p. dichiara la sua incapacità di contrattare con la

Pubblica Amministrazione per la durata della pena inflitta per il delitto di cui

all’art. 437 c.p. .

 

dichiara

PRIEGNITZ Gerald colpevole dei reati a lui ascritti e, riconosciuta la circostanza

attenuante di cui all’art. 62 n 6 c.p. in relazione al reato sub D), considerata

subvalente rispetto alle contestate aggravanti, lo condanna:

per il reato sub D) alla pena di anni 9 di reclusione;

per il reato sub A) alla pena di anni 3 di reclusione;

per il reato sub E) alla pena di anni 1 mesi 6 di reclusione;

e così complessivamente alla pena di anni 13 mesi 6 di reclusione;

visto I’art. 29 c.p. dichiara la sua interdizione dai pubblici uffici per la durata di

anni cinque;

visti gli art. 32 quater e 37 c.p. dichiara la sua incapacità di contrattare con la

Pubblica Amministrazione per la durata della pena inflitta per il delitto di cui

all art. 437 c.p.

 

dichiara

MORONI Daniele colpevole dei reati a lui ascritti e, riconosciute le circostanze

attenuanti generiche, nonché la circostanza attenuante di cui all’art. 62 n.6 c.p.

ín relazione al solo reato sub D), considerate tutte equivalenti rispetto alle

aggravanti contestate per i singoli reati, lo condanna :

per il reato sub D) alla pena di anni 7 mesi 8 di reclusione;

per il reato sub A) alla pena di anni 2 di reclusione;

per il reato sub E) alla pena di anni 1 mesi 2 di reclusione;

e così complessivamente alla pena di anni 10 mesi 10 di reclusione;

visti gli art. 32 quater e 37 c.p. dichiara la sua incapacità di contrattare con la

Pubblica Amministrazione per la durata della pena inflitta per il delitto di cui

all’art. 437 c.p.

 

dichiara

SALERNO Raffaele colpevole dei reati a lui ascritti e, riconosciuta la circostanza

attenuante di cui all’art. 62 n 6 c.p. in relazione al reato sub D), considerata

sub valente rispetto alle contestate aggravanti, lo condanna:

per il reato sub D) alla pena di anni 9 di reclusione;

per il reato sub A) alla pena di anni 3 di reclusione;

per il reato sub E) alla pena di anni 1 mesi 6 di reclusione;

e così complessivamente alla pena di anni 13 mesi 6 di reclusione;

visto l’art. 29 c.p. dichiara la sua interdizione dai pubblici uffici per la durata di

anni cinque;

visti gli art. 32 quater e 37 c.p. dichiara la sua incapacità di contrattare con la

Pubblica Amministrazione per la durata della pena inflitta per il delitto di cui

all’art. 437 c.p.

dichiara

CAFUERI Cosimo colpevole dei reati a lui ascritti e, riconosciuta la circostanza

attenuante di cui all’art. 62 n 6 c.p. in relazione al reato sub D), considerata

sub valente rispetto alle contestate aggravanti, lo condanna:

per il reato sub D) alla pena di anni 9 di reclusione;

per il reato sub A) alla pena di anni 3 di reclusione;

per il reato sub E) alla pena di anni 1 mesi 6 di reclusione;

e cosi complessivamente alla pena di anni 13 mesi 6 di reclusione;

visto l’art. 29 c.p. dichiara la sua interdizione dai pubblici uffici per la durata di

anni cinque;

visti gli art. 32 quater e 37 c.p. dichiara la sua incapacità di contrattare con la

Pubblica Amministrazione per la durata della pena inflitta per il delitto di cui

all’art. 437 c.p.

Visto il D. Lgs n.23ll2OOl

APPLICA, ex art. 25 septies, 1o comma, alla TIIYSSEN KRUPP ACCIAI

SPECIALI TERNI s.p.a.r corrente in Terni, in persona del legale rappresentante

pro-tempore:

1) la sanzione pecuniaria di € 1.000,000,00 (un milione), ex articoli 9, lO e 12 2″

comma lettera a);

2l la sanzione interdittiva della esclusione da agevolazioni, finanziamenti,

contributi o sussidi pubblici per la durata di mesi 6, ex articolo 9 2″ comma

lettera a);

3) la sanzione interdittiva del divieto di pubblicizzare beni o servizi per la durata

di mesi 6, ex articolo 9 2″ comma lettera e);

4) la confisca della somma di € 800.000,00 (ottocentomila), ex articolo 19.

Dispone, ex art. 18 e con le modalità di cui al 3′ comma, la pubblicazione, per

estratto e per una volta, della presente sentenza sui quotidiani a diffusione

nazionale: “LA STAMPA”, “lL CORRIERE DELLA SERA” e “LA REPUBBLICA”;

nonché I’affissione, per estratto, nel Comune di TERNI.

Visto l’art. 535 c.p.p. condanna gli imputati e la THYSSEN KRUPP ACCIAI

SPECIALI TERNI s.p.à., corrente in Terni, in persona del legale rappresentante

pro-tempore, al pagamento delle spese processuali.


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