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Il Foia anche in Italia: ecco la proposta operativa

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La Giornata della Trasparenza – indetta presso la sede della Fnsi a Roma dalla “Iniziativa per l’adozione di un Freedom of Information Act (FOIA) anche in Italia”, con il contributo del Sindacato dei giornalisti italiani –  ha lanciato oggi una proposta operativa e immediata in cui si chiede a Governo e Parlamento di introdurre nella legislazione il diritto alla trasparenza e all’accesso agli atti della Pubblica Amministrazione da parte di chiunque, indipendentemente dai motivi e dalle intenzioni per cui li richiede.

I principi alla base della proposta, leggibile in calce, vanno poi inseriti come elementi fondamentali del Decreto Digitalia (la cosiddetta Agenda Digitale)che sarà prossimamente varato, con particolare riferimento alla sezione e-Government/Open Data.
Il testo proposto è emerso da un confronto con costituzionalisti (Valerio Onida, Stefano Passigli ed Enzo Cheli), esperti della Pubblica Amministrazione, tecnici ministeriali, nonché rappresentanti delle istituzioni giornalistiche e di gruppi e associazioni che fanno capo alla Iniziativa per un FOIA in Italia.
Le proposte di modifica della legge 241/90 sanciscono l’introduzione del principio che l’accesso agli atti amministrativi, in conformità del diritto europeo, compete a chiunque li richiede indipendentemente dai motivi e/o dalle intenzioni per cui li richiede ( il principio del FOIA per cui gli atti delle amministrazioni sono naturalmente pubblici).
Le prime due soppressioni eliminano il riferimento al fatto che la norma vigente consente l’accesso agli atti pubblici unicamente a coloro che hanno un interesse diretto, legittimo e giuridicamente tutelato.

Al fine di realizzare un diritto fondamentale in funzione della collettività generale, la proposta abroga l’impossibilità di accedere agli atti pubblici al fine di esercitare un controllo dell’operato delle Pubbliche Amministrazioni (comma 3, Art. 24). Ciò equiparerebbe finalmente la normativa italiana in materia a quella di gran parte del resto del mondo.
Data l’incidenza della politica monetaria e valutaria, finanziaria, industriale e commerciale dovrebbe valere la regola che quello che sa un’amministrazione pubblica dovrebbero saperlo anche i cittadini, sui quali queste attività finiscono inevitabilmente per ricadere.

Le abrogazioni relative all’art. 25 eliminano la necessità della motivazione della domanda di accesso ( può valere anche la semplice curiosità) e il pagamento di tasse e balzelli (salvi gli oneri per la mera riproduzione della carta o del file).
Il comma 3 collega la nuova normativa introdotta dall’art. 18 della legge 83/2012 all’articolo 12 della legge 241/90 ponendo regole di trasparenza  cogenti ed efficaci in tutti i settori (pubblicità preventiva), soprattutto in relazione alle attività afferenti  il territorio (urbanistica, ambiente).
Il vantaggio di usare modifiche alla legge 241/90 consente di avvalersi di una ottima giurisprudenza del giudice amministrativo che ha costruito il diritto di accesso limitando molto le eccezioni (segreto di stato, privacy, etc.) e di avere da subito un sistema sperimentato e funzionante.

IL TESTO DELLE MODIFICHE LEGISLATIVE PROPOSTE

1. In attuazione della  Convenzione sull’accesso ai documenti ufficiali, approvata  il  18 giugno  2009 dal Consiglio d’Europa, la Repubblica attribuisce a chiunque il diritto di avere accesso ai documenti amministrativi, senza riguardo ai motivi o alle intenzioni per cui li richiede.
2 Sono conseguentemente modificate le seguenti disposizioni della legge 7 agosto 1990 n.241 e successive modifiche ed integrazioni:

all’art. 22 comma 1 lett.a) sono soppresse le parole “degli interessati”;
all’art. 22, comma 1 è soppressa l’intera lett. b);
all’art. 24 comma 1 sono soppresse le lettere b) e c);
l’art. 24 comma 3 è soppresso;
all’art.24 comma 6 è soppressa la lettera b);
all’art. 24 comma 6 lett. b) sono soppresse le parole “finanziario, industriale e commerciale”;
l’art. 24 comma 7 è soppresso;
l’art. 25 comma 2 è soppresso
all’art. 25 comma 1 è soppresso l’inciso “salve le disposizioni in materia di bollo nonché i diritti di ricerca e di visura”

3. Le misure di pubblicità e le condizioni di efficacia degli atti previste dal D.L. 22 agosto 2012 n. 83 si estendono a tutti i documenti amministrativi comunque protocollati  in entrata ed in uscita da un ufficio pubblico”.


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