L’associazione per gli studi giuridici sull’immigrazione (ASGI) anzitutto ricorda che secondo le norme del testo unico delle leggi sull’immigrazione emanato nel 1998, come modificate dal 2002, la sola forma di ingesso per lavoro subordinato è l’(irrealistico) incontro a distanza tra datore di lavoro e lavoratore straniero extracomunitario nei limiti delle quote di ingresso stabilite dal Governo se, quanto e quando vuole, sicché le condizioni oggettive che continuano a favorire l’ingresso e il soggiorno in Italia di migliaia di stranieri irregolari, per i quali poi vengono fatte norme di regolarizzazione, derivano da difetti strutturali delle norme vigenti e dalla cattiva volontà politica di tutti i Governi che dal 1998 hanno previsto quote di ingresso per lavoro non stagionale del tutto inadeguate alle esigenze di regolazione del fenomeno migratorio.
Circa la norma che consente l’ennesima regolarizzazione l’ASGI osserva che l’unico effetto sicuro è quello che gli stranieri di fatto contribuiranno a risanare la finanza pubblica italiana mediante il versamento di 1000 Euro a testa entro il 15 ottobre 2012. Infatti l’ASGI delinea una serie di punti critici e di vizi di legittimità della nuova norma che prevede la regolarizzazione che rendono del tutto incerto uno dei suoi obiettivi: l’effettiva emersione del lavoro irregolare che coinvolge gli immigrati e la possibilità per i datori di lavoro di adeguarsi alla normativa europea, così evitando le più gravi sanzioni introdotte dallo stesso d.lgs. 109/2012: il Governo ha dimenticato analoghi difetti di precedenti regolarizzazioni.
La facoltà anche per il lavoratore straniero (e non solo per il datore di lavoro) di presentare una dichiarazione di emersione del rapporto di lavoro irregolare, la possibilità di documentare la propria presenza in Italia anche senza documenti ufficiali, la possibilità di regolarizzare rapporti di lavoro a tempo parziale in tutti i settori e non solo nel lavoro domestico, l’eliminazione dell’automatismo relativo alla presenza di segnalazioni di inammissibilità nello spazio Schenghen per mere espulsioni amministrative e di condanne per i reati indicati dall’art. art. 380 c.p.p. – analogamente alla recente sentenza della Corte Costituzionale sulla regolarizzazione del 2009 – e la previsione di una autodichiarazione di sussistenza di un rapporto di lavoro antecedente di almeno 3 mesi l’entrata in vigore della norma, salvo prova contraria: sono le proposte di modifica che ASGI chiede al Governo di adottare subito con decreto legislativo integrativo e correttivo o con decreto-legge per salvaguardare sia tutti i possibili effetti della regolarizzazione, sia, soprattutto, i diritti degli stranieri, prevenendo futuri contenziosi giudiziari sulla base dell’esperienza delle precedenti regolarizzazioni e della giurisprudenza.
Alla vigilia della quinta sanatoria dal 1998 ASGI chiede comunque che il Governo promuova una seria riforma della normativa italiana sull’immigrazione, oramai improcrastinabile stante le numerose norme ingiuste ed inefficaci o non conformi alle norme costituzionali, internazionali ed europee, condividendo il percorso con gli attori che, sul campo, lavorano per la tutela dei diritti dei migranti.
Per approfondimenti: http://www.asgi.it/home_asgi.php?n=2316&l=it
Per scaricare il documento di analisi dei punti critici relativi alla procedura di regolarizzazione:
http://www.asgi.it/public/parser_download/save/1_asgi_regolarizzazione_2012.pdf