Approvata dal Senato la riforma del mercato del lavoro (231 voti a favore, 33 contrari e 9 astenuti); ora la parola passa alla Camera. Il ddl predisposto dall’esecutivo potrebbe entrare in vigore entro l’estate. Ma che cosa comporta quest’ultimo testo? Lo abbiamo chiesto all’avvocato Domenico D’Amati che in questi mesi, proprio sul sito di Articolo21 ha approfondito autorevolmente il tema lavoro e Articolo18.
Che effetti avranno le nuove norme sul contenzioso del lavoro?
Certamente quello di fare aumentare le cause. Perché sono poco chiare e caratterizzate da un intreccio di ipotesi, eccezioni, deroghe alle eccezioni e deleghe di vario tipo.
Che accadrà per i licenziamenti di natura organizzativa?
Si prevede la possibilità di reintegrazione solo se risulti la “manifesta insussistenza del fatto posto a base del licenziamento”. Se invece il fatto non sussiste, ma l’insussistenza non è manifesta, il lavoratore ha solo diritto ad un indennizzo da 12 a 24 mesi. Prima che si formi una giurisprudenza convalidata sul significato giuridico dell’aggettivo “manifesto” e le sue implicazioni anche in materia probatoria, ci vorranno parecchi anni.
E in materia disciplinare?
Anche qui gli orizzonti sono oscuri. Secondo la nuova legge la reintegra sarebbe consentita per insussistenza del fatto contestato ovvero perché il fatto rientra tra le condotte punibili con una sanzione più lieve del licenziamento sulla base delle previsioni dei contratti collettivi ovvero dei codici disciplinari applicabili. Altrimenti il lavoratore avrà diritto ad una indennità da 12 a 24 mensilità. Anche qui si dovrà stabilire il perché della differenza fra l’ipotesi di insussistenza del fatto e le altre in cui il lavoratore debba essere egualmente ritenuto non colpevole ad esempio per aver esercitato un diritto.
Si può fare un esempio?
Un lavoratore può essere sottoposto a procedimento disciplinare per avere pesantemente criticato l’operato di un suo dirigente nella gestione dell’azienda. Il fatto sussiste, ma per costante giurisprudenza della Suprema Corte, il lavoratore non può essere punito perché – pur avendo offeso il superiore – ha esercitato il diritto di critica garantito dall’articolo 21 della Costituzione. In base alla nuova legge egli, pur essendo a tutti gli effetti innocente, non avrà diritto alla reintegrazione ma solo ad un indennizzo monetario.
E in materia di licenziamenti collettivi?
Le nuove norme sono particolarmente preoccupanti. Infatti con la legge attuale questi licenziamenti sono inefficaci e danno luogo alla reintegrazione se nella dichiarazione di apertura della procedura di licenziamento l’azienda dà al sindacato informazioni non veritiere sulle ragioni del provvedimento. D’ora in avanti non sarà più così. Anche in questo caso sembra (perché la norma non è chiara) che i lavoratori interessati avranno diritto soltanto ad un indennizzo. Si tratta di un aspetto di particolare importanza dal momento che i licenziamenti collettivi interessano grandi masse di lavoratori spesso impiegati presso aziende che danno buoni profitti ma vengono delocalizzate per sfruttare altrove la mano d’opera a basso costo.
Quali saranno i tempi dei processi in materia di licenziamento?
La legge prevede una procedura particolarmente rapida che praticamente nel giro di un anno o poco più dovrebbe definire tutti i vari gradi del giudizio, ma è espressamente escluso che per raggiungere questo obiettivo possano essere effettuati investimenti. Questo non fa ben sperare anche perché già la legge attuale prevede tempi molto rapidi per tutte le cause di lavoro. Tuttavia solo in alcuni centri (come Torino e Trento) le cause di lavoro vengono definite in pochi mesi, mentre negli altri centri spesso la situazione è caotica. Più che di nuove norme c’è bisogno di un’efficace azione amministrativa accompagnata da adeguati stanziamenti. Inoltre la creazione di una corsia preferenziale prevista dalla nuova legge per le cause di licenziamento andrà a scapito dei processi di diversa natura che spesso rivestono una particolare importanza, come nei casi di dequalificazione, mobbing ecc..
E’ possibile che la legge finisca davanti alla Corte Costituzionale?
Certamente, per varie ragioni, tra cui la disparità di trattamento e la limitazione dell’autonomia del giudice che, anche in materia di licenziamenti disciplinari, deve essere soggetto solo alla legge; altro aspetto discutibile è la frequente delega di poteri sostanzialmente legislativi alle Organizzazioni Sindacali.
Quali saranno gli effetti delle nuove norme in materia di lavoro precario?
Anziché limitare il fenomeno ne favoriranno l’espansione.