Lo sciopero indetto dalla Fiom lo scorso 9 marzo si fondava sull’ammonimento che il lavoro è un bene comune, da rivendicare con intransigenza, perchè particolarmente maltrattato in questa contingenza storica. Non si può non essere d’accordo…Lo sciopero indetto dalla Fiom lo scorso 9 marzo si fondava sull’ammonimento che il lavoro è un bene comune, da rivendicare con intransigenza, perchè particolarmente maltrattato in questa contingenza storica. Non si può non essere d’accordo, il lavoro è un bene comune, ma non è un bene esistente in natura, come l’acqua, è un bene comune in quanto istituito dalla Costituzione come supremo bene pubblico repubblicano.
Il principio lavorista, generato dall’art. 1 della Costituzione (l’Italia è una Repubblica democratica fondata sul lavoro) costituisce uno dei cinque principi fondamentali che reggono l’edificio delle Costituzione (gli altri – secondo la nota definizione di Costantino Mortati – sono il principio democratico (art. 1), il principio personalista (art. 2 e 3), il principio pluralista (art.2), il principio internazionalista o supernazionale (artt. 10 e 11).
Il lavoro è posto a fondamento della Repubblica. Non si tratta di una espressione lieve o banale. Basti pensare quanto essa appare polemica, oggi, rispetto ad un modello economico-sociale in cui tutti gli indici di riferimento sono fondati sul mercato e sulla proprietà privata. Né si tratta di una scelta di classe a favore dei lavoratori dipendenti, quale avrebbe potuto essere adombrata nell’espressione “Repubblica democratica di lavoratori” proposta dai partiti di sinistra nell’Assemblea costituente. In realtà la dignità del lavoro è strettamente collegata ai diritti della persona. Di qui l’affermazione del diritto-dovere al lavoro, riconosciuto a tutti i cittadini, e del dovere della Repubblica di renderne effettivo l’esercizio (art. 4). Di qui il principio, contenuto nell’art. 35, secondo cui “La Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme.”
Il bene comune lavoro richiede che le persone siano occupate in modo qualitativamente accettabile e coerente con il pieno rispetto dei diritti costituzionali. Il lavoro come bene comune comporta la tutela di questo bene sia nei confronti del capitale privato (proprietà), sia nei confronti del sistema politico (governo) che del capitale privato sempre più frequentemente è succube. E’ stato osservato, che: “il fine precipuo della difesa del lavoro come bene comune è quello di consentire ai lavoratori l’accesso ad una esistenza libera e dignitosa nell’ambito di una produzione ecologicamente sostenibile” (Mattei, 2011).
Non v’è dubbio che da lungo tempo il bene comune lavoro è sottoposto ad un attacco durissimo da una politica assoggettata ai dictat del potere privato che vuole smantellare i presidi che la legge a posto a tutela della dignità del lavoro. L’ aggressione al bene della dignità del lavoro è avvenuta attraverso la precarizzazione crescente dei rapporti di lavoro e la demolizione delle garanzie e delle tutele giurisdizionali, fino ad arrivare all’art.8 del decreto legge della manovra dell’ agosto 2011 (D.L. 13/8/2011 n. 138 conv. convertito con la L. 14/9/2011 n. 148), con il quale la tutela della dignità del lavoro e dei lavoratori è stata sottratta all’impero della legge e consegnata alla dinamica dei rapporti di forza, consentendo a soggetti privati la facoltà di dettare regole, in deroga a quelle leggi dello Stato, attraverso le quali si è incarnato il principio lavorista.
Adesso con la riforma Monti-Fornero l’aggressione al bene della dignità del lavoro fa un ulteriore passo avanti e raggiunge quegli obiettivi che il Governo Berlusconi aveva perseguito invano, trovando uno sbarramento insuperabile nello sciopero generale indetto dalla CGIL il 23 marzo 2002. La sostanziale abrogazione dell’art. 18, annunziata nel piano del governo sul lavoro, al di là delle chiacchiere sulla tutela dei lavoratori da comportamenti discriminatori, si risolve nello smantellamento, puro e semplice della tutela pubblica contro il licenziamento illegittimo, in violazione della costituzione e della stessa Carta dei Diritti fondamentali dell’Unione Europea, che esige (art. 30) la tutela dei lavoratori contro ogni licenziamento ingiustificato.
Il problema non è che possono aumentare i licenziamenti, come paventano alcuni, in una situazione già difficile per l’occupazione, il problema è che cambia la natura del rapporto di lavoro. L’art. 18 è una norma di chiusura, rappresenta la sanzione che tiene in piedi l’intero edificio dei diritti dei lavoratori. Se si toglie la sanzione, l’edificio crolla e lo Statuto dei lavoratori che definisce i diritti dei lavoratori ed i limiti del potere privato diviene un pezzo di carta. Quando fu varato lo Statuto dei lavoratori, il commento unanime fu che finalmente la Costituzione entrava in fabbrica. Che finalmente anche i lavoratori acquistavano la libertà di esprimere le proprie opinioni, di iscriversi al sindacato da loro scelto, di non essere sottoposti alle vessazioni di polizie private, di non essere controllati nelle loro opinioni politiche, etc. Tutto questo è destinato a sparire, la dignità del lavoratore ed il rispetto dei suoi diritti costituzionali, diventeranno merce di scambio da inserire nella contabilità dei costi e ricavi. La cancellazione dell’art. 18 (cioè della sanzione contro i comportamenti illegittimi del potere privato) espelle la Costituzione dai territori che sono dominio del potere privato e trasforma il lavoratore in un non-cittadino, realizzando la profezia nera di Marchionne, che aveva annunziato l’avvento di una nuova era.
Siamo proprio sicuri che è di questo che l’Italia ha bisogno?